Rinuncia da GPS, non compromette le possibili convocazioni dalle GI. Ma serve leggere in modo chiaro la norma sulle sanzioni.
Una nostra lettrice, inserita in GPS per diverse classi di concorso nella provincia X, ci chiede se, in caso di rinuncia dalle GPS, potrà ottenere una supplenza fino al 30 giugno 2025 su uno spezzone di 6 ore in una scuola in cui è regolarmente inserito nelle GI (Graduatorie di Istituto). A quanto pare, per stessa ammissione della nostra lettrice, la rinuncia alla cattedra che era stata assegnata dal sistema, l’avrebbe esclusa non solo dalle successive convocazioni da GPS, ma anche dalle GI per quanto riguarda gli incarichi fino al 30 giugno 2025 o al 31 agosto 2025. Per la verità le cose non stanno così, chi rinuncia alla nomina di GPS non compromette le possibili convocazioni dalle Graduatorie di Istituto e, in caso che le GPS non siano esaurite o incapienti, oltre alle supplenze brevi si partecipa anche alle supplenze per spezzoni inferiori o uguali alle 6 ore.
La norma sulle sanzioni per rinuncia
Incominciamo con il dire, perché l’aspetto è particolarmente importante, che ai sensi dell’art.14, comma 3. dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024:
“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Mentre, in caso di rinuncia alla nomina da GPS in assenza di una supplenza conferita precedentemente da GI, per l’art.14, comma 1 lettera a) tale rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento“.
Questo significa una sola cosa:
“Che chi rinuncia da GPS un qualsiasi tipo di contratto al 30 giugno o al 31 agosto, anche se questo fosse uno spezzone, non potrà più ricevere per l’anno scolastico in corso altre convocazioni da GPS, e, solo in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, non potrà avere supplenze da GI fino al 30 giugno o 31 agosto per cattedre e spezzoni superiori o uguali a 7 ore”.
Via libera per supplenze da GI
Mentre se la graduatoria del docente che ha rinunciato alla nomina di GPS, non dovesse essere esaurita o in stato di incapienza, il docente rinunciatario della nomina potrà essere nominato dalle GI sia per supplenze brevi o fino al termine delle lezioni, ma anche per gli incarichi fino al 30 giugno 2024 per spezzoni fino a 6 ore.
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Rinuncia da GPS, non compromette le convocazioni dalle GI ultima modifica: 2024-09-22T03:28:26+02:00 da