di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 2.2.2021.
Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere per uno scopo educativo. E qualora di essa l’insegnante, faccia un uso sistematico come fosse un “ordinario” trattamento del minore affidato, la sua condotta non rientra nel mero «abuso dei mezzi di correzione», bensì in quella dei veri e propri «maltrattamenti» penalmente rilevanti. Con la recente sentenza 3459 depositata il 27 gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che si macchia del reato in questione l’insegnante che ripetutamente, durante le lezioni e dinanzi ai compagni di classe, apostrofi un proprio alunno con epiteti quali “deficiente” o “fetente” o addirittura “coglione”, evidentemente umiliandolo dolorosamente. Il tutto nella cornice della palese differenza di ruolo e di età tra il docente e il minore.
L’abuso dei metodi educativi
Costituisce abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l’uso “inappropriato” di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi o educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore, nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.
L’utilizzo di tali mezzi deve ritenersi “appropriato” (solo) quando ricorrano contemporaneamente i seguenti presupposti: la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; la consonanza tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo dell’interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.
Il concetto di “maltrattamenti”
Ebbene il codice penale punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque “maltratta” una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. E la pena in argomento è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità.
Educazione e “correzione”: la congruità del metodo
Nel caso di specie la Corte di piazza Cavour ha focalizzato l’indagine sul comportamento del docente coinvolto riscontrando da un canto che l’atteggiamento verso il ragazzo (appena) dodicenne fosse evidentemente di valenza ingiuriosa e umiliante, ma anche che il tenore dello stesso fosse di tale grado di “mortificazione” e continuità dall’essere assolutamente sganciato da qualsivoglia (legittimo) scopo educativo o, se si voglia, correttivo.
Anzi per la Corte è indiscutibile che, in ogni caso, e cioè quand’anche il docente in tali casi agisca con intenti educativi, una tale “modalità” non è mai appropriata, mancando su tutto e in ogni caso, l’imprescindibile requisito della “adeguatezza”.
.
.
.
.
.
.
.
Risponde di maltrattamenti il docente che “apostrofa” il proprio alunno ultima modifica: 2021-02-02T06:37:03+01:00 da