Categorie: Supplenti

Salva-precari scuola tra le modifiche al Dl

di Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore, 23.7.2018

– Estensione anche per il 2019 e 2020 della decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35. Lo sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con l’esclusione dei premi e contributi Inail – è riconosciuto per un triennio, per un massimo di 3mila euro l’anno. Senza questa norma, prevista da uno degli emendamenti al Dl 87 concordati da Lega e M5S, il bonus al 50%, sarebbe andato ai soli under 30. Sarà un decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, entro 60 giorni dalla conversione in legge del Dl, a stabilire le modalità per fruire dello sgravio che richiede una copertura per 71 milioni per il 2019, 243 milioni per il 2020, 354 milioni per 2021. «Con gli emendamenti frutto del confronto parlamentare – commenta il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon – è stato migliorato il testo del decreto. Gli incentivi alla stabilizzazione per rendere più conveniente assumere il tempo indeterminato rappresentano un primo passo perchè la legge di Bilancio conterrà un taglio del cuneo fiscale».

Tra gli emendamenti della maggioranza – il testo è atteso in Aula il 26 luglio -, c’è una norma “salva-precari” di lungo corso della scuola, che cancella il limite di 36 mesi per le supplenze introdotto con la “buona scuola”, ed è confermato un incentivo alla stabilizzazione degli over 35, sotto forma di restituzione alle imprese del sovraccosto dello 0,5% che scatta in occasione di ogni rinnovo di contratto a termine. Si introduce un periodo transitorio: per i contratti in corso al 14 luglio resta la disciplina previgente fino al 30 settembre. Non tornano i voucher, ma tra gli emendamenti della maggioranza c’è la semplificazione della prestazione occasionale per agricoltura, turismo ed enti locali, ed un ampliamento della durata d’utilizzo da 3 a 10 giorni. Per la somministrazione la sussistenza delle causali per ricorrere a contratti tempo determinato si verifica in capo all’utilizzatore, inoltre, ai lavoratori somministrati non si applica lo stop and go- la pausa tra un contratto e l’altro. Tuttavia la soglia del 20% che si applica ai contratti a tempo determinato, include anche o lavoratori somministri, e viene calcolata rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato assunti dall’azienda utilizzatrice.

Testo integrale del DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Salva-precari scuola tra le modifiche al Dl ultima modifica: 2018-07-23T06:11:34+02:00 da
Gilda Venezia

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