Orizzonte Scuola, 24.11.2019
– Nel caso di avvio di procedimento disciplinare nei confronti di uno studente, questo può accedere agli atti per visionare i documenti? E soprattutto può conoscere i nominativi di chi formula le accuse nei suoi confronti? Si tratta di una questione dalla giurisprudenza altalenante, la sentenza in questione riconosce un diritto parziale allo studente.
Fatto
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente attraverso i propri legali chiedeva di annullare l’atto con il quale il dirigente scolastico del liceo classico -OMISSIS-non consentiva l’accesso alle segnalazioni indicate in ricorso per tutela della privacy delle persone. Chiedeva accertarsi la fondatezza dell’istanza di accesso. Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso per il TAR Lazio con sentenza (ud. 09-10-2018) 15-10-2018, n. 9974 deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.
Chi sono i soggetti interessati all’accesso agli atti?
Com’è noto, l’art. 22 della L. n. 241 del 1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo. L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
Il principio di trasparenza
È poi da rilevare che non si può “prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato D.Lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)” (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).
Sanzione disciplinare allo studente, si ad accesso atti per conoscere accuse, ma non i nominativi
“Nel caso di specie, l’introduzione di un procedimento disciplinare a carico dell’alunno costituisce un fatto idoneo senz’altro a giustificare l’interesse ad accedere alle dichiarazioni rese sugli episodi disciplinari contestati. Tuttavia deve ritenersi che tale interesse possa essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l’estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti. Ne discende che il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e va conseguentemente affermato il diritto di parte ricorrente all’accesso dei documenti richiesti in ricorso, con omissione delle indicazioni dei nominativi e delle generalità degli autori delle segnalazioni.”
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Sanzione disciplinare allo studente: si ad accesso atti per conoscere accuse, ma non i nominativi ultima modifica: 2019-11-24T11:51:00+01:00 da