Categorie: Sanzioni

Sanzioni disciplinari: si possono organizzare attività alternative in favore della comunità scolastica?

di Nino Sabella  Orizzonte Scuola,  13.11.2015.  

Nel corso degli ultimi anni le sanzioni disciplinari, previste per gli studenti che non rispettano le prescritte norme di comportamento, hanno subito un’evoluzione proponendosi non solo una finalità punitiva ma anche, e soprattutto, educativa e costruttiva.

Diritti e doveri degli studenti delle scuole secondarie sono indicati nel DPR n. 249/98Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, novellato dal DPR n. 235/07Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Sia il primo che il secondo Decreto rinviano ai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche per l’individuazione di comportamenti specifici, che danno luogo a mancanze disciplinari in relazione ai doveri indicati all’art. 3 del DPR n. 249/98, e delle corrispondenti sanzioni disciplinari.

Nello specifico, come si legge nella nota MIUR del 04/07/2008, avente per oggetto il “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, i Regolamenti d’Istituto devono indicare:

  1. le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del  citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
  2. le sanzioni  da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
  3. gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto. 

Il Regolamento di ogni istituzione scolastica, quindi, dovrà stabilire nello specifico i comportamenti che gli studenti non debbono tenere, le corrispondenti sanzioni disciplinari e gli organi che devono comminare le sanzioni.

Soltanto per le sanzioni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, c’è un’indicazione specifica all’art. 1 comma 6 del decreto n. 235/07, sulla base del quale i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, quelli superiori a quindici giorni dal Consiglio di Istituto.

Per tutte le altre sanzioni (più lievi) la scelta dell’organo sanzionatorio è demandata a ciascuna Istituzione scolastica.

L’allontanamento dalla comunità scolastica, ai sensi dell’art. 4 commi 7 e 9 del DPR n. 249/98 come modificato dal DPR n. 235/07, può essere disposto:

  • per periodi inferiori a 15 giorni, in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari ;
  • per periodi superiori a 15 giorni, in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o in casi in cui vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

In casi ancora più gravi di quelli sopra citati, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis), come si legge nella prima citata nota MIUR.

Il detto articolo 4 del DPR n. 249/98, come modificato dal DPR n. 235/07, prevede che allo studente sia sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Anche quest’altra tipologia di sanzione deve essere disciplinata dettagliatamente dai Regolamenti di disciplina delle singole Istituzione scolastiche.

Le attività in favore della comunità scolastica, come si può evincere dalla lettura di alcuni Regolamenti di disciplina, possono essere svariate e in genere sono previste per tutte le sanzioni tranne per quelle che prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l’allontanamento definitivo dalla Scuola.

Tra le attività più diffuse si possono indicare: il ripristino di attrezzature, arredi e beni scolastici in genere; la pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi …); l’eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici; la partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; la collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali; la collaborazione con docenti per la preparazione di materiale didattico …

Sarebbe opportuno condividere le dette attività con i genitori degli alunni, inserendole nel Patto Educativo di Corresponsabilità, altra novità introdotta dal DPR n. 235/07.

Le attività in favore della comunità scolastica, al posto delle classiche sanzioni, proponendosi una finalità non solo punitiva ma prevalentemente educativa e costruttiva, sono volte a responsabilizzare l’alunno e a renderlo consapevole dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza civile.

Sanzioni disciplinari: si possono organizzare attività alternative in favore della comunità scolastica? ultima modifica: 2015-11-13T08:36:04+01:00 da
Gilda Venezia

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