di Nino Sabella Orizzonte Scuola, 13.11.2015.
Nel corso degli ultimi anni le sanzioni disciplinari, previste per gli studenti che non rispettano le prescritte norme di comportamento, hanno subito un’evoluzione proponendosi non solo una finalità punitiva ma anche, e soprattutto, educativa e costruttiva.
Diritti e doveri degli studenti delle scuole secondarie sono indicati nel DPR n. 249/98 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, novellato dal DPR n. 235/07 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Sia il primo che il secondo Decreto rinviano ai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche per l’individuazione di comportamenti specifici, che danno luogo a mancanze disciplinari in relazione ai doveri indicati all’art. 3 del DPR n. 249/98, e delle corrispondenti sanzioni disciplinari.
Nello specifico, come si legge nella nota MIUR del 04/07/2008, avente per oggetto il “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, i Regolamenti d’Istituto devono indicare:
Il Regolamento di ogni istituzione scolastica, quindi, dovrà stabilire nello specifico i comportamenti che gli studenti non debbono tenere, le corrispondenti sanzioni disciplinari e gli organi che devono comminare le sanzioni.
Soltanto per le sanzioni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, c’è un’indicazione specifica all’art. 1 comma 6 del decreto n. 235/07, sulla base del quale i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, quelli superiori a quindici giorni dal Consiglio di Istituto.
Per tutte le altre sanzioni (più lievi) la scelta dell’organo sanzionatorio è demandata a ciascuna Istituzione scolastica.
L’allontanamento dalla comunità scolastica, ai sensi dell’art. 4 commi 7 e 9 del DPR n. 249/98 come modificato dal DPR n. 235/07, può essere disposto:
In casi ancora più gravi di quelli sopra citati, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis), come si legge nella prima citata nota MIUR.
Il detto articolo 4 del DPR n. 249/98, come modificato dal DPR n. 235/07, prevede che allo studente sia sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Anche quest’altra tipologia di sanzione deve essere disciplinata dettagliatamente dai Regolamenti di disciplina delle singole Istituzione scolastiche.
Le attività in favore della comunità scolastica, come si può evincere dalla lettura di alcuni Regolamenti di disciplina, possono essere svariate e in genere sono previste per tutte le sanzioni tranne per quelle che prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l’allontanamento definitivo dalla Scuola.
Tra le attività più diffuse si possono indicare: il ripristino di attrezzature, arredi e beni scolastici in genere; la pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi …); l’eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici; la partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; la collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali; la collaborazione con docenti per la preparazione di materiale didattico …
Sarebbe opportuno condividere le dette attività con i genitori degli alunni, inserendole nel Patto Educativo di Corresponsabilità, altra novità introdotta dal DPR n. 235/07.
Le attività in favore della comunità scolastica, al posto delle classiche sanzioni, proponendosi una finalità non solo punitiva ma prevalentemente educativa e costruttiva, sono volte a responsabilizzare l’alunno e a renderlo consapevole dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza civile.
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