Sanzioni disciplinari studenti: chi le irroga, il caso del consiglio di classe “allargato”, segreto d’ufficio. Guida

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Orizzonte Scuola, 19.12.2016

– Una guida per capire la procedura corretta per lo svolgimento dei consigli di classe in cui all’ordine del giorno vi siano decisioni da assumere su sanzioni disciplinari per gli studenti.

LE SCUOLE DEVONO AVERE UN REGOLAMENTO DISCIPLINARE
La nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008 dispone che:

  1. le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’art. 3 del D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
  2. le sanzioni  da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

GLI ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI
Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).
Le sanzioni invece comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto:
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

CONSIGLIO DI CLASSE “ALLARGATO” A TUTTE LE COMPONENTI
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe (allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni) si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

ESEMPIO SCUOLA DI I GRADO
Se si tratta di scuola di I grado, ai sensi dell’art. 5/2 lettera b del D.Lgs. n. 297/1994 fanno parte del consiglio di classe quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
e ai sensi del comma 3 può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
Pertanto, al consiglio di classe devono partecipare i docenti e i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionando) e di successiva e conseguente surroga. Non vi deve quindi partecipare lo studente sanzionando (oltretutto trattandosi di scuola di I grado non è neanche possibile che lo stesso sia un rappresentante di classe perché questi non sono previsti).+

CONSIGLIO DI CLASSE STRAORIDNARIO, DELIBERAZIONI, SEGRETO D’UFFICIO
In un consiglio di classe straordinario, convocato per decidere su eventuali provvedimenti disciplinari, i docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi come accade negli scrutini.
Non è quindi richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti. Situazione invece prevista per lo scrutinio intermedio e finale (con la presenza dei soli docenti).
Mentre i rappresentanti dei genitori hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché di voto al pari dei docenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità.
Si precisa altresì che per il consiglio di classe, a differenza di ciò che per esempio è previsto per il consiglio di istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il consiglio sia valido. Sarebbe bene che la questione fosse prevista da un regolamento di istituto che magari disponga in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti (nel caso delle sanzioni disciplinari il quorum deve essere comprensivo della componente “allargata”).
Giova in ultimo ricordare che le singole posizioni assunte all’interno degli organi collegiali, nonché l’andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all’esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi.

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Sanzioni disciplinari studenti: chi le irroga, il caso del consiglio di classe “allargato”, segreto d’ufficio. Guida ultima modifica: 2016-12-19T16:44:02+01:00 da
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