Il docente che rinuncia ad una proposta dalle graduatorie di istituto non può avere supplenze per l’anno in corso solo dalla specifica graduatoria no scolastico di riferimento.
L’articolo 14, comma 2 – lettera a) dell’OM n. 112/2022 OM-112-del-6.05.2022prevede le seguenti sanzioni per i docenti che non rispondono alla convocazione o rinunciano ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma o non prendono servizio dopo l’accettazione:
Le sanzioni si applicano agli insegnanti senza contratto e a quelli che devono completare l’orario, a meno che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Valgono solo per un anno scolastico e solo per la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati.
Si applicano anche in caso di mancata presa di servizio dopo l’accettazione ovvero di mancata risposta alla convocazione entro i previsti termini.
Non si applicano invece ai supplenti con contratto per l’intero orario di servizio o che abbiano accettato per altra supplenza.
L’articolo 14, comma 2 – lettera b) dell’OM n. 112/2022 in caso di abbandono di servizio prevede la perdita della poter ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per i 2 anni di vigenza delle graduatorie medesime.
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Sanzioni per rinuncia a supplenze da graduatorie istituto ultima modifica: 2022-10-16T18:30:26+02:00 da
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