dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 23.2.2020
Il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (il Testo Unico) prevede che l’anno scolastico risulti regolare con almeno 200 giorni di lezione. Inoltre la nota Miur n. 100 del 22.2.2012, “Eccezionali eventi atmosferici: validità dell’anno scolastico, adeguamenti dei calendari scolastici regionali” precisa che «al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Ricordiamo che il codice civile prescrive che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile.
Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile».
L’art. 1258 prevede che «la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .
Perciò se le ordinanze prevedono la chiusura delle scuole, nessun docente e Ata dovrà recuperare le ore di servizio non prestate (e nemmeno potrà subire la decurtazione economica o la richiesta di recupero) poiché le scuole sono chiuse per cause di forza maggiore, anche in caso di superamento del limite dei 200 giorni di attività didattica. A maggior ragione lo chiarisce anche la nota n. 1666 del 24.2.2020 dell’USR per il Piemonte.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza e quant’altro.
Precisiamo infine che diversamente in caso di sospensione delle attività didattiche il personale ATA può essere chiamato alla presenza in istituto.
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La pagina della Regione Veneto dedicata
La pagina dell’USR per il Veneto
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SARS-CoV-2: chiuse le scuole in Veneto – AGGIORNAMENTI – ultima modifica: 2020-02-23T17:20:10+01:00 da
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