dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 21.6.2022.
D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, si comunica che nel periodo compreso tra il 21 giugno 2022 (h. 9,00) e l’11 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Si accede all’istanza tramite il seguente link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.
Si ritiene inoltre utile precisare che la provincia di inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.
Si ricorda infine che l’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
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