Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola Mercoledì, 27 Maggio 2015.
In tal caso, applicando il DPR 122/2009, la scuola è costretta a respingere l’allievo senza nemmeno valutarlo. A meno che non rientri nelle deroghe, comunque sempre documentate e continuative. E sempre “che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Con la fine delle lezioni, per molti studenti torna lo spettro della ripetenza per l’eccesso di assenze. Che, in mancanza di motivazioni ufficiali e riconosciute dalla scuola di appartenenza, debbono necessariamente non supere il monte ore annuale, che comprende anche le ore didattiche opzionali che rientrano nel curriculum individuale.
In certi casi il calcolo, anche per i docenti, non è così scontato. Così, il portale Skuola.net, ha provato a venire in soccorso degli addetti ai lavori. Prima di tutto inquadrando la questione nel corretto ambito normativo, quindi ricordando che il monte ore di assenza di ogni allievo è regolato dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, dove si legge: “…ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Per coloro che quindi dovessero aver superato il tetto massimo di assenze è bene sapere che potrebbero comunque non essere respinti automaticamente: per essere valutati, è bene che chiedano alla scuola l’elenco di motivazioni costituenti le deroghe decise dal Collegio dei docenti. Come il ricovero ospedaliero, le cure mediche, degli impedimenti oggettivi. Il tutto, però, deve essere sempre debitamente certificato e sottoscritto dall’ente esterno alla scuola che garantisce la veridicità della causa.
Nella scuola superiore di primo grado, il numero di ore obbligatorie di lezione complessive per la validazione dell’anno, secondo ordinamento, è pari a 990 ore di lezione. Dovendo frequentare almeno i tre quarti delle ore di lezione, il numero minimo di ore di frequenza è quindi di 743 ore. Ovvero, la bocciatura automatica (anche se sarebbe più corretto parlare di mancata valutazione) scatterebbe con 247 ore o più di assenza. “Per capire a quanti giorni corrispondono basta dividere – suggerisce Skuola.net – la cifra per le ore di lezione giornaliere”.
Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, invece, considerando che la scuola deve durare almeno 200 giorni, per non essere bocciati non bisogna superare all’incirca 50 giorni di assenza. Per un calcolo preciso e per chi ha già fatto molte assenze, il portale consiglia di calcolare il numero di ore di lezione annue (si trovano sul Piano Offerta Formativa della scuola oppure chiedendo in segreteria) e poi, per calcolare il numero di ore massimo di assenza per anno, dividere le ore di lezione annue per 4 ottenendo così il numero da non superare.