Orizzonte Scuola, 4.6.2021.
Chiusura scuole che sono impegnate nello svolgimento dei relativi scrutini. Ricordiamo quale deve essere la composizione del consiglio di classe e come procedere all’eventuale sostituzione di docenti e dirigente scolastico.
Il Consiglio di classe, riunito ai fini dello scrutinio intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto. Pertanto è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti, affinché le delibere da assumere siano valide.
Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante.
E’ esclusa la componente genitori/alunni (questi ultimi per le scuole secondarie di II grado).
Tutti i componenti hanno il diritto di voto, compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.
Ricordiamo che i docenti di potenziamento non partecipano allo scrutinio ma forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte, senza dunque esprimere un voto autonomo.
Lo stesso dicasi per il docente cosiddetto “Covid” ossia quell’organico aggiuntivo di docenti, nominato per l’anno scolastico 2020/21 per supportare l’organizzazione scolastica durante l’emergenza sanitaria. Naturalmente stiamo parlando di docente Covid che non abbia assunto la titolarità della classe ma che abbia solo svolto sostituzioni o progetti o interventi didattici mirati per un periodo di tempo, o eventualmente affiancato il docente titolare.
Il Presidente del consiglio di classe è il dirigente scolastico.
In caso il dirigente non sia presente allo scrutinio, lo stesso va sostituito da un docente che, per l’occasione, assume la veste di presidente:
“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”
“Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”
Il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha affermato che: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
Il docente, delegato a presiedere lo scrutinio, non può svolgere anche la funzione di segretario. In genere, viene delegato il coordinatore di classe.
Qualora nelle sedute precedenti il coordinatore abbia svolto il ruolo di segretario, non può farlo se delegato come Presidente.
Le due figure, presidente e segretario, infatti, non possono essere le medesime.
Considerato quanto detto sopra, ossia che al consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, devono essere presenti tutti i componenti, anche i docenti eventualmente assenti vanno sostituiti.
La sostituzione deve avvenire secondo l’ordine seguente:
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.
Sono previsti compensi per il docente che sostituisce il collega?
Risposta dell’ARAN
“L’art. 29 del CCNL del 29.11.2007, al comma 3, stabilisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale :
In tale contesto la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.
Tale attività, pertanto, viene retribuita, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL del 29.11.2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.
Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al citato CCNL, che ne definisce le relative misure.”
Tale Orientamento ha suscitato molte perplessità e il nostro consulente di normativa scolastica, Paolo Pizzo, è intervenuto spiegando quanto segue.
L’eventuale compenso a cui fa riferimento l’ARAN è in realtà possibile solo per il superamento delle 40 ore previste dall’art.29, comma 3 – lettera a) del CCNL/2007 ovvero per le ore relative ai collegi dei docenti.
Non è infatti possibile, secondo sempre l’art. 88 del CCNL/2007, retribuire eventuali ore che si svolgono in più per quanto riguarda quelle dei consigli di classe.
E comunque gli scrutini non rientrerebbero in nessuna delle 40 ore citate perché appunto attività dovute.
Se è quindi vero che sono attività dovute, e quindi non rientrano nelle 40 ore dei collegi, né tanto meno in quelle dei consigli di classe, è anche vero che sono tali solo se riferite alle proprie classi e non certo per scrutini che si svolgono in classi in cui il docente non presta attività d’insegnamento e quindi valutativa.
Pertanto, per fare chiarezza, è bene puntualizzare che le ore dovute in sostituzione dei colleghi assenti durante gli scrutini dovranno necessariamente essere retribuite quando appunto si sostituisce un collega per uno scrutinio di una classe in cui il docente non insegna alcuna disciplina.
Ciò quindi indipendentemente se si è superato o meno il monte ore delle 40 ore dei collegi o le 40 ore dei consigli di classe che, come detto, non c’entra nulla con le attività di scrutinio.
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Scrutini, come è composto il consiglio classe ultima modifica: 2021-06-04T20:53:22+02:00 da
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