Scrutini, domande e risposte

di Alessandro Giuliani,  La Tecnica della scuola, 29.1.2020

– Docente assente: chi lo sostituisce? Spetta il compenso al sostituto?

Siamo in periodo di scrutinio arrivano sempre domande in merito a tale attività molto importante. Uno dei quesiti maggiormente frequenti che arrivano in redazione riguarda la sostituzione del collega assente durante lo scrutinioSpetta il compenso al sostituto? Se sì, in che misura?

Scrutini 2020: spetta il compenso al sostituto?

Bisogna annotare che l’articolo 29 del CCNL 2007, al comma 3, sancisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale:

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue;
  • la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue;
  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Ne consegue, come segnala anche l’Aran, che la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.

L’attività può essere retribuita, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera d) del CCNL 2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.

Scrutini, se manca il sostituto disponibile…

Bisogna comunque evidenziare che tutto ciò riguarda gli adempimenti individuali dovuti dal singolo docente e in nessuna misura la sostituzione del docente sostituito rappresenta un obbligo.

Se non fosse disponibile alcun docente dell’istituto, il dirigente scolastico dovrà convocare (dietro il pagamento della spettanza per le ore) dalle Graduatorie d’istituto, un insegnante della stessa disciplina.

A tal proposito, vale la pena ricordare la sentenza del Tar del Lazio n.31634/2010 del maggio 2010, che risulta paradigmatica.

Il Consiglio di classe è infatti costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico. Nell’attività valutativa opera come un collegio perfetto ed è richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicanti.

Scrutini, ecco il compenso per il sostituto

Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al CCNL 2007, che ne definisce le relative misure.

Per quanto riguarda le attività aggiuntive non di insegnamento si percepiscono 17,50 euro l’ora.

Il docente di sostegno non può essere escluso

Siamo in periodo di scrutini ed i docenti sono impegnati nelle valutazioni degli allievi in chiusura del primo quadrimestre.

Tutti i docenti, in quanto membri del Consiglio di Classe, devono partecipare agli scrutini, quindi anche i docenti di sostegno.

Al momento della valutazione degli studenti, il collegio deve essere perfetto; ciò vuol dire che in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del Consiglio di Classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese.

Quindi, il Consiglio di Classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che necessita della presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.

In proposito, il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, all’art. 315, comma 5, prevede che:

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.

Inoltre, l’art. 4, comma 1, del DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia) prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del medesimo T.U.

Quindi, è illegittima l’esclusione dei docenti di sostegno dagli scrutini intermedi e finali.

Se i docenti di sostegno sono più di uno?

Lo stesso DPR 122/2009 prevede che se un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimeranno con voto unico.

In pratica, in presenza di più insegnanti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, la valutazione sarà congiunta e quindi il loro voto all’interno del Consiglio sarà unico, per tutti gli allievi.

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Scrutini, domande e risposte ultima modifica: 2020-01-29T21:26:06+01:00 da
Gilda Venezia

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