– La scuola sta per terminare e inizieranno gli scrutini finali. Non mancano i dubbi del personale docente in merito ai criteri di valutazione ma anche sulla possibilità o meno di partecipare. Fra questi, gli insegnanti di sostegno, chiedono se effettivamente la loro presenza agli scrutini sia prevista dalla normativa di riferimento.
Il collegio degli scrutini deve essere perfetto
Anche se, come ci viene riferito, alcuni DS terrebbero fuori i docenti di sostegno, in realtà questi devono partecipare agli scrutini in quanto membri del Consiglio di classe. Infatti, la norma prevede che il collegio sia perfetto, ovvero in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese. Ciò vuol dire che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Il docente di sostegno fa parte del Consiglio di classe
Ne deriva che il docente di sostegno, a scanso di equivoci, fa parte a tutti gli effetti del consiglio di classe: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”, recita l’art. 15/10 dell’O.M. 90/2001.
In caso di 2 docenti di sostegno nella stessa classe?
Lo stesso testo unico segnala che qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Ciò vuol, dire che se ci sono più insegnanti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione dovrà “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio sarà unico, per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
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