Gilda degli insegnanti di Venezia, 24.5.2026.
La norma è chiara: non si possono fare gli scrutini prima della fine delle lezioni.
Il rischio di contenzioso è alto.
La normativa del MIM prevede chiaramente che gli scrutini finali si svolgano al termine delle lezioni:
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art. 192, comma 7, del D.Lgs. 297/1994:
“al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti…”
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art. 193 del medesimo Testo Unico:
i voti sono deliberati “al termine delle lezioni”
Questa formulazione significa che gli scrutini finali non possono essere effettuati prima dell’ultimo giorno di lezione fissato dal calendario regionale.
Vi è inoltre l’obbligo dei 200 giorni di lezione fissato dalla normativa nazionale italiana (D.Lgs. 297/1994) per garantire la validità dell’anno scolastico.
Tale vincolo può essere derogato solo in determinate circostanze:
- Cause di forza maggiore: Eventi imprevedibili (es. calamità naturali o ordinanze sindacali straordinarie) che riducono i giorni effettivi sotto i 200 non rendono l’anno nullo e non vi è alcun obbligo di recupero.
- Deroga per la settimana corta: Le scuole che adottano l’orario distribuito su 5 giorni possono avere un calendario con un numero di giorni inferiore a 200, a patto che venga rispettato il monte ore annuale previsto per gli studenti.
- Autonomia scolastica: Le singole istituzioni possono adattare il calendario regionale in base al Piano dell’Offerta Formativa, purché le variazioni non vadano a intaccare il raggiungimento degli obiettivi didattici
Ma un “orientamento” dell’ANP sostiene che tali articoli sarebbero stati abrogati dal D.Lgs. 226/2005 e quindi non esisterebbe più un divieto assoluto di anticipare gli scrutini, purché vi siano esigenze organizzative motivate.
Ma la ratio delle norme è chiara: gli studenti hanno diritto ad essere valutati fino all’ultimo giorno di lezione proprio per recuperare un’eventuale insufficienza o migliorare la propria media finale.
D’altronde i docenti possono trovarsi in difficoltà nel raccogliere tutte le valutazioni necessarie anche in considerazione del fatto che nell’ultimo mese di scuola spesso si sovrappongono eventi e manifestazioni che sottraggono ore di lezione
In pratica oggi:
- molte scuole effettuano ancora gli scrutini solo dopo la fine delle lezioni;
- altre li anticipano di uno o più giorni, soprattutto per esigenze organizzative (docenti su più scuole, commissioni d’esame, reggenze, ecc.);
- non esiste una giurisprudenza che abbia definitivamente risolto il contrasto.
Va però considerato che:
- gli studenti hanno diritto a svolgere tutte le lezioni previste fino all’ultimo giorno;
- uno scrutinio anticipato potrebbe essere contestato se impedisce una valutazione completa dell’attività didattica finale o del monte ore/assenze.
Per questo motivo, l’orientamento più prudente sotto il profilo amministrativo resta quello secondo cui gli scrutini finali dovrebbero essere calendarizzati dopo il termine delle lezioni.
Non rispettare questa norma significa esporsi ad eventuali impugnazioni da parte delle famiglie.
E in tal caso le norme di riferimento sono chiare.
Riferimenti Normativi
- D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico)
- Legge 169/2008 (disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)
- DPR 122/2009 (Regolamento coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni)
- D.Lgs. n. 62/2017 (Coordinamento valutazione 1° ciclo)
- Legge 1 ottobre 2024, n. 150
- DPR n. 134/2025 (Revisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti)
- DPR n. 135/2025 (Revisione della valutazione nel secondo ciclo)
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