Scuola e didattica a distanza: una riflessione

roars_logodi Anna Angelucci,  Roars, 11.4.2020

Il Decreto Scuola dell’8 Aprile mira ad assicurare attraverso la didattica a distanza lo svolgimento e la conclusione di questo anno scolastico funestato dal coronavirus e l’avvio ordinato del prossimo. Nella bozza si richiama il lavoro agile come cornice di riferimento normativo per inquadrare le attività a distanza dei docenti. Pur nell’eccezionalità di un momento che richiede soluzioni d’emergenza, una riflessione si impone: se il lavoro a distanza degli insegnanti con i loro studenti dovesse essere definitivamente incastonato nella cornice giuridica del lavoro agile allora avremmo compiuto l’ultimo passo verso l’aziendalizzazione non solo della scuola ma della stessa relazione educativa. Una didattica a distanza ordinaria e normata come smart working, di cui, in questi giorni difficilissimi e straordinari, i “piazzisti dell’istruzione” vaticinano le sorti progressive costruendosi proficue rendite di posizione, se concepita come più produttiva e competitiva, dunque preferibile a quella in presenza, e resa interscambiabile e fungibile versus quella in presenza, diventerebbe esclusivamente funzionale al suo prodotto (l’esito degli apprendimenti?), magari misurato da un Invalsi sempre più computer based, finalmente senza le fastidiose scorie emotive e affettive del nostro imperfetto e soggettivo sentire, lavorare, imparare, vivere. Ma sarebbe una torsione pedagogica epocale, con effetti professionali e antropologici devastanti. Perché chiuderebbe davvero e in modo definitivo il circolo vizioso – ‘competenze’ – ‘apprendimento’ – ‘tecnologia digitale’ – nella dimensione univoca e alienante del ‘capitale umano’.

Nell’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge che disciplina con misure urgenti la “regolare conclusione di questo anno scolastico e l’ordinato avvio del prossimo”, in relazione alla situazione straordinaria determinatasi con l’epidemia di Coronavirus, si legge quanto segue:

“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al primo periodo e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.

Come è noto, attualmente in Italia il lavoro agile è definito giuridicamente, ex lege 81/2017, come una performance individuale, una prestazione lavorativa autogestita, una modalità di esecuzione a distanza con l’utilizzo di strumenti tecnologici del rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività” (capo II, art. 18, c.1) dunque accrescere la produttività del lavoratore, per ottimizzare efficacia ed efficienza dei servizi erogati.

Nel decreto scuola appena emanato si richiama l’articolo 87 del DL 18/2020 che, in forza dell’emergenza epidemiologica, prescrive il lavoro agile come “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” a prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi previsti dalla legge. Nella fattispecie, vanno in deroga proprio gli articoli 18-23 della legge che normano il lavoro agile, definendone limiti, condizioni, garanzie e tutele. Tutto questo, nella fase d’eccezione che stiamo vivendo, letteralmente salta. Per i lavoratori della scuola così come per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione.

In nota all’art. 18 della stessa legge viene richiamato l’art. 14 della legge 124/2015 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che specifica che “l’adozione  delle  misure  organizzative  e   il raggiungimento degli obiettivi costituiscono  oggetto  di  valutazione   nell’ambito   dei percorsi di misurazione della performance  organizzativa  e individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni  pubbliche  adeguano  altresì   i   propri sistemi di monitoraggio e controllo  interno,  individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati e delle misure organizzative adottate”.  

E’ perfettamente comprensibile che l’urgenza di definire, in questa situazione emergenziale, le modalità di conclusione dell’anno scolastico in corso e di avvio regolare del prossimo imponga l’omissione di molti passaggi giuridici e contrattuali, a partire dalla libera scelta del lavoratore in accordo col datore di lavoro di eseguire la prestazione lavorativa all’esterno, e dall’obbligatorietà della stipula per iscritto di quegli accordi, sia ai fini della loro regolarità amministrativa sia con riguardo alle forme di utilizzo del potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Comprendiamo anche che con un decreto legge si intende normare in via eccezionale la situazione contingente, come è giusto che sia, affinché si assicuri il diritto allo studio dei giovani, la funzione docente degli insegnanti, l’organizzazione di tutte le attività didattiche e soprattutto una dignitosa conclusione dell’anno scolastico. Nell’efficacia dei modi, dei tempi e delle risorse che ciascun soggetto – come persona, come gruppo, come istituzione, come sistema – può e deve garantire. Ma nei limiti temporali di una situazione contingente che non può assolutamente configurare per la scuola, in prospettiva, nessun’ipotesi di lavoro alternativa futura.

La scuola è un ambiente di lavoro che ha una sua evidente specificità rispetto a qualunque altro. L’insegnamento, l’apprendimento, i processi di conoscenza sono strettamente legati alla relazione umana ‘incarnata’. Tutto questo non ha niente a che fare con la produttività aziendale e di servizio, che è il presupposto, il fondamento ontologico e giuridico della possibilità della prestazione di lavoro agile. Tutto il lessico che descrive il lavoro agile rimanda ad una concezione del lavoro che, per statuto, non appartiene alla scuola. Non sotto il profilo semantico, non sotto il profilo giuridico. Competitività, produttività, prestazione, performance: sono parole aziendali che nulla a che vedere con la funzione culturale e sociale della scuola e con l’unico linguaggio che la esprime. Il linguaggio della Costituzione, che le assegna un mandato culturale, sociale e politico altissimo.

La scuola non è un servizio – burocratico o impiegatizio o produttivo – che può essere dematerializzato. E’ l’istituzione più importante del nostro tessuto repubblicano, quello dove la Costituzione stessa si incarna. La scuola è il luogo fisico dove studenti e docenti si incontrano, si conoscono, si relazionano, si guardano, si parlano, si toccano e dove la straordinaria possibilità umana garantita dal dettato costituzionale di “essere di più”, nella reciprocità di uno scambio fecondo, diventa reale.

Il lavoro che si fa a scuola, il lavoro della scuola, non è lavoro agile, né potrà mai esserlo. E’ un lavoro faticoso e paziente, lungo e lento, difficile, impegnativo,da condursi in presenza, nell’incontro sensoriale e dialogico tra corpi, sguardi, mani, voci. Un lavoro non  distanziabile perché non riducibile alla stregua immediata della misura dei suoi prodotti.  E’ un lavoro profondamente incardinato nei processi educativi, nei percorsi comuni che possono essere efficaci solo se si realizzano insieme, uno accanto all’altro, ove si invera l’essenza ultima della funzione docente. Ed è un lavoro di relazione profonda, ‘incorporata’, perché al di là e oltre questa dimensione incarnata non c’è nessun insegnamento, nessun apprendimento che sia veramente significativo. Nessuna scuola è davvero possibile nella sola dimensione del virtuale. Una dimensione che, nel presente e nel futuro, non può che riprodurne faticosamente un inefficace simulacro, costituendosi, all’interno della relazione educativa, come un’inauspicabile eccezione.

Se il lavoro dei docenti dovesse essere definitivamente incastonato nella cornice giuridica del lavoro agile allora avremmo compiuto l’ultimo passo verso l’aziendalizzazione non solo della scuola ma della stessa relazione educativa che sostanzia ogni attività d’insegnamento e apprendimento. Una didattica a distanza ordinaria e normata come smart working, di cui in questi giorni difficilissimi e straordinari i “piazzisti dell’istruzione” vaticinano le meraviglie progressive costruendosi proficue rendite di posizione, se concepita come più produttiva e competitiva, dunque preferibile a quella in presenza, e resa interscambiabile e fungibile, diventerebbe esclusivamente funzionale al suo prodotto, magari misurato da un Invalsi sempre più computer based, finalmente senza le fastidiose scorie emotive e affettive del nostro imperfetto e soggettivo sentire, lavorare, imparare, vivere.

Ma sarebbe una torsione pedagogica epocale, con effetti professionali e antropologici devastanti. Perché chiuderebbe davvero e in modo definitivo il circolo vizioso – ‘competenze’ – ‘apprendimento’ – ‘tecnologia digitale’ – nella dimensione univoca e alienante del ‘capitale umano’.

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Scuola e didattica a distanza: una riflessione ultima modifica: 2020-04-11T17:17:45+02:00 da
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