di Andrea Gagliardi, Il Sole 24 Ore, 3.9.2022.
Ecco le principali novità sull’isolamento e sulla gestione del contagio a scuola.
È passato, alla fine l’orientamento del ministero della Salute – anticipato dal Sole 24 Ore – a ridurre da 7 a 5 giorni il periodo di quarantena per i soggetti positivi asintomatici. Anche se non c’è nessun “liberi tutti”. Secondo le indicazioni del Css (Consiglio superiore di Sanità) «se una persona è positiva lo è, sintomi o non sintomi, e deve stare in isolamento per evitare il diffondersi del contagio». Prevale dunque un approccio di prudenza. Vediamo le principali novità sull’isolamento e sulla gestione del contagio nelle scuole.
In base alla nuova circolare emanata dal ministero della Salute per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5, anziché gli attuali 7.
Sì, resta la necessità di presentare un test negativo antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. Non è passata la linea di alcune Regioni che chiedevano di abolire l’obbligo di tampone.
In caso di «positività persistente», si potrà interrompere l’isolamento «al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo».
No. In questo caso l’uscita dall’isolamento avviene «a prescindere dall’effettuazione del test».
Restano tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. Nè sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Anche in questo caso si applicano le regole della circolare di cui sopra. Perciò a chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Non più. La mascherina per ora non è più obbligatoria, tranne per gli alunni con fragilità, «al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza».
No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021 2022.
Sì. il ministero dell’Istruzione spiega che «nei bambini raffreddore è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre». E aggiunge che «gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi».
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, al termine dell’isolamento.
No, per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS CoV 2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico di base/pediatra, opportunamente informato. A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID 19 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa
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Scuola e misure anti-Covid: le nuove regole in 10 domande e risposte ultima modifica: 2022-09-04T05:17:22+02:00 da
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