Scuola media: la valutazione degli studenti è “biennale”

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Orizzonte Scuola, 13.12.2019

– Le valutazioni degli alunni della scuola media devono essere effettuate su scala “biennale” tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze. Lo stabilisce l’art. 6 del D.Lgs. n. 62 del 2017, e tale interpretazione è stata confermata sia da alcune Circolari Miur che dal Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza27 agosto 2019, n. 5917).

Quando l’alunno delle medie può essere ammesso alla classe successiva. L’art. 6 del D.Lgs. 62 del 2017, al I comma, dispone che gli alunni della scuola media (rectius, secondaria di primo grado) sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso, come dispone il comma II, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Ammissibili gli alunni nonostante non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento. Le citate disposizioni, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 27 agosto 2019, n. 5917), consentono, in sede di giudizio di ammissione alla seconda media, con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo.

La valutazione del consiglio di classe. Va notato che nell’ipotesi indicata dalla norma, di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, al consiglio di classe compete un’ulteriore valutazione (rispetto a quella che ha condotto ad accertare il mancato raggiungimento di sufficienti livelli di apprendimento), al fine specifico e determinante di decidere se ammettere o meno l’alunno alla classe successiva, e ciò sulla base di criteri, necessariamente prestabiliti, circa le possibilità del singolo alunno di recupero nell’anno successivo: è infatti significativa e dirimente in tal senso l’espressione utilizzata dalla norma, secondo cui lo stesso consiglio può (e non certo deve, in via automatica) deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.

Le strategie per migliorare i livelli di apprendimento. A conferma di quanto sopra esposto, il III comma dell’art. 6 aggiunge, con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, che in ipotesi ove le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie deputate al miglioramento dei livelli di apprendimento (cioè le attività di recupero in itinere o in orario pomeridiano), il che non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente oltretutto che la disposizione fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche.

L’equivalenza di metodo alle scuole professionali. Il metodo di valutare lo studente sulla base di periodi più ampi del singolo anno è ammesso in modo esplicito nella lett. c) della nota MIUR 4 giugno 2019 n. 11981 con riferimento agli studenti delle scuole professionali e, nelle specie, quando lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

  • partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
  • II. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

La circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865. La dizione della Circolare MIUR del 2017 risulta più specifica e diretta nel confermare l’esposta interpretazione dell’art. 6, come agevolmente si evince dal paragrafo riguardante la materia e la questione in esame (L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado), là dove vi si stabilisce che “L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.

La valutazione avviene su periodi più ampi di un singolo anno. L’espressione della circolare Miur n. 1865 del 2017, secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza rispetto a quanto stabilito dall’art. 6, D.lgs. n. 62 del 2017, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli.

La regola e l’eccezione. In definitiva, la disciplina esaminata sta ad indicare:

  • la regola dell’ammissione alla classe successiva: nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
  • l’eccezione della non ammissione alla classe successiva: può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6, e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole.

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