di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 4.2.2020
– Alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi, non tutti i docenti potranno partecipare alle prossime operazioni di mobilità, sia essa riguardante i trasferimenti che quella professionale. La normativa riguardante la mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 è indicata dal CCNI dello scorso anno.
Vi sono diverse casistiche, con docenti che potranno partecipare ad entrambe le fasi (territoriale e professionale), docenti che potranno partecipare solo alla fase territoriale e docenti che, invece, non potranno partecipare ad alcuna fase della mobilità.
Mobilità 2020, chi non può partecipare ad alcuna fase
Non potranno partecipare ad alcuna fase della mobilità i docenti sottoposti a vincoli temporali che li obbligano a rimanere nella scuola di titolarità per tot anni scolastici.
Si tratta dei docenti sottoposti al vincolo triennale nella scuola di titolarità, coloro che hanno partecipato alla mobilità 2019/20 ottenendo il movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, con preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Non potranno fare domanda di mobilità i docenti sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarità, ovvero quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado, assunti nel corrente anno scolastico dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018: per questi docenti, infatti, vale quanto espresso nel comma 792 dell’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla legge di bilancio (Legge n.145/2018):
“Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”
Mobilità 2020, docenti che possono partecipare ad entrambe le fasi
Possono partecipare alla mobilità territoriale e professionale i docenti che non sono sottoposti ad alcun vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità o nella tipologia di posto di titolarità: potranno, quindi, chiedere sia il trasferimento provinciale che interprovinciale. Qualora possiedano i requisiti necessari, potranno fare anche domanda per la mobilità professionale, sia di passaggio di cattedra che di ruolo.
Mobilità 2020, chi può partecipare solo alla mobilità territoriale
Qualora non vi siano vincoli temporali nella scuola di titolarità, i docenti potranno presentare domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale.
I docenti che non hanno superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza non potranno inoltrare istanza per il passaggio di cattedra o di ruolo. Tale impedimento riguarderà i docenti che hanno ottenuto per il corrente anno scolastico il passaggio di ruolo e i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non interessati da alcun vincolo temporale nella scuola di nomina, che devono svolgere l’anno di prova e formazione.
Le varie scadenze e le modalità di presentazione delle domande saranno indicati nell’Ordinanza ministeriale che sarà predisposta per la mobilità 2020/21, sia territoriale che professionale.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.