Il ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai presidi degli oltre ottomila istituti scolastici italiani una nota in cui chiarisce alcune novità contenute nella legge di conversione del decreto 111 con cui lo scorso 6 agosto è stato introdotto l’obbligo del green pass per tutto il personale scolastico: docenti, amministrativi e bidelli. Le principali novità sono due: chi viene sospeso dal lavoro al quinto giorno di assenza ingiustificata perché sprovvisto di certificazione verde non può rientrare prima della scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto, la cui durata è fissata per legge a un massimo di 15 giorni, anche se nel frattempo ha provveduto a vaccinarsi o comunque a fare il tampone. Spiega la nota ministeriale firmata dal capo dipartimento Stefano Versari che «la sostituzione del personale assente» è necessaria per «garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio». Ma poiché i supplenti non lavorano gratis, il lavoratore assente non prenderà lo stipendio per tutto il periodo in cui verrà sostituito. In compenso però non dovrà pagare nessuna sanzione amministrativa, come invece era previsto nel testo del decreto di agosto. Nel caso particolare in cui un lavoratore pur essendo stato vaccinato si ritrovi ancora sprovvisto di green pass, può bastare la presentazione all’ingresso della scuola di un certificato rilasciato dall’autorità sanitaria che attesti l’avvenuta immunizzazione.
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