Scuola, per i docenti il part-time è compatibile con la pensione anticipata

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di Bernardo Diaz,  PensioniOggi,  9.12.2017

–  Il personale della scuola che può fare valere alla data del 31 dicembre 2018 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2018 può andare in pensione o, se lo consentono le norme, continuare a prestare servizio.

Anche quest’anno il personale docente ed Ata della scuola ha la possibilità di andare in pensione anticipata continuando a prestare servizio in regime di part-time. E’ quanto prevede la nota 50436 del ministero dell’istruzione dello scorso 23 novembre 2017 che richiama le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331.

Gli interessati hanno tempo sino al 20 dicembre (ma il termine potrebbe essere prorogato) per indicare al Miur, tramite IstanzeOnline, se vogliono optare per il trasformazione del rapporto di lavoro. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Si ricorda infatti che, ai sensi del decreto 331/1997, la trasformazione del rapporto e’ possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro (il limite è nella percentuale stabilita del 3 per cento); inoltre nella struttura di appartenenza non devono sussistere situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall’interessato.

Da quest’anno può chiedere, con effetto dal 1° settembre 2018, la pensione congiuntamente alla permanenza in servizio, solo il personale docente ed Ata, che potrà fare valere alla data del 31 dicembre 2018 i requisiti per la pensione anticipata richiesti dalla riforma Fornero (41 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non abbia compiuto, entro il 31 agosto 2018, il 65° anno di età, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio raggiunto il quale l’amministrazione pubblica è tenuta a collocare in pensione d’ufficio il dipendente pubblico.

La trasformazione del rapporto

La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico, dunque dal 1° settembre 2018. La prestazione oraria non potrà essere inferiore al 50% di quella prevista per il tempo pieno. Limitatamente al personale docente tale limite non è tuttavia tassativo. La durata della prestazione oraria dovrà essere compatibile con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio della unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell’infanzia. Il servizio a part-time è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato a tempo pieno ed è utile alla progressione di carriera.

La retribuzione mensile è rapportata alle ore di servizio e viene corrisposta dalla locale ragioneria territoriale dello stato. La quota di pensione è invece corrisposta dall’Inps nella misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di servizio: il cumulo tra pensione e retribuzione non puo’, infatti, oltrepassare l’ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parita’ di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Una volta accolta la domanda il docente lavorerà a tempo parziale sino al raggiungimento dei 65 anni. All’atto della cessazione definitiva dal servizio, l’inps rideterminerà l’ammontare della pensione tenendo conto dell’anzianità complessiva maturata sia a tempo pieno che a part-time. L’indennità di buonuscita sarà invece liquidata dopo la cessazione definitiva dal servizio nei tempi e con le modalità in vigore a quel momento.

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Scuola, per i docenti il part-time è compatibile con la pensione anticipata ultima modifica: 2017-12-10T08:27:32+01:00 da
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