Scuola, permessi brevi docenti e Ata

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 17.11.2019

– Chi può farne richiesta e perché, la normativa –

L’articolo 16 del CCNL scuola stabilisce che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali: tali esigenze impongono l’assenza dal luogo di lavoro. Tenendo presente di quelle che sono le esigenze di servizio, al dipendente sono attribuiti permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio (per il personale docente sino ad un massimo di due ore).

Permessi brevi retribuiti: la normativa

In merito ai motivi per i quali richiedere il permesso si parla di ‘esigenze personali’ che, secondo quanto viene indicato dal già citato articolo 16 del CCNL, riguardano tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto inerenti il benessere, lo sviluppo e il progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Il dipendente non è tenuto a documentare o a certificare tali esigenze personali e i motivi inerenti la richiesta del permesso breve non possono essere oggetto di valutazione da parte del dirigente scolastico.

Quando va presentata la richiesta del permesso?

I permessi brevi, in merito al personale scolastico, spettano a tutti: docenti, educatori, personale Ata di ogni ordine e grado, assunti sia a tempo indeterminato che determinato, anche se per una supplenza breve o ‘fine avente titolo’, personale in regime part time compreso.
Per quanto riguarda la fruizione dei permessi, i principi di logica e ragionevolezza suggeriscono al dipendente di presentare tale richiesta con un congruo anticipo in modo tale che la scuola possa organizzarsi al meglio per fronteggiare l’assenza del dipendente. In ogni caso, talora i motivi per la richiesta del permesso fossero urgenti, non dovrebbero sussistere impedimenti in merito al fatto che il dipendente possa presentare la richiesta di permesso nella stessa giornata: ne deriva che il dipendente abbia, comunque, l’obbligo di comunicare il più presto possibile la propria assenza alla scuola dove svolge il proprio servizio, indicandone la durata oraria.

Permessi brevi per docenti e personale ATA: il limite massimo annuale

Per quanto riguarda il limite massimo annuale per il personale docente, questo non può superare l’orario settimanale di insegnamento. Pertanto, tenendo sempre presente un orario completo, per i docenti della scuola superiore di primo e secondo grado si parla di 18 ore di permesso in un anno scolastico, per i docenti della primaria di 24 ore di permesso mentre per i docenti dell’infanzia non si potranno superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.
Per il personale Ata, il limite massimo annuale non può superare le 36 ore mentre per quanto riguarda l’orario giornaliero, la durata del permesso non può andare oltre la metà dell’orario giornaliero, ovvero le 3 ore.

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Scuola, permessi brevi docenti e Ata ultima modifica: 2019-11-18T04:00:01+01:00 da
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