di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 29.1.2018
– In virtù dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.62 del 2017 che detta “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione” sarà necessario aggiornare i vari format dei verbali, utilizzati dalle istituzioni scolastiche, durante lo scrutinio intermedio, con i nuovi riferimenti normativi.
La verbalizzazione dovrà quindi essere integrata con alcuni dati fondamentali. A prescindere dalle procedure di rito, quali l’apertura della seduta che spetta al dirigente scolastico, in qualità di presidente, o alla persona da lui delegata, che constata il numero legale e dà inizio alle operazioni di scrutinio, nel verbale dovranno essere menzionati alcuni tratti salienti del nuovo assetto normativo. I voti di profitto si assegnano ancora ai sensi dell’art.79 del R.D. n.653 del 1925, su proposta dei singoli professori delle discipline, in base ad un giudizio brevemente motivato.
Le norme sulla valutazione da richiamare nel verbale
All’inizio della seduta, il presidente ricorderà al Consiglio di classe le seguenti indicazioni:
- la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si svolge secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.62 del 2017;
- la valutazione avviene tenendo conto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti ed inseriti all’interno del piano triennale dell’offerta formativa;
- la valutazione degli apprendimenti è espressa con voti in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento e quella del comportamento attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per entrambe le valutazioni si rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa;
- la valutazione è integrata, per ogni alunno, dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto;
- la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari delle classi;
- i docenti incaricati di religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti; detta valutazione è resa su nota distinta, separata dal documento di valutazione, con giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;
- i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunne partecipano alla valutazione; in merito a questo punto il decreto n.62 all’art.2 ha sottolineato la partecipazione dei sopracitati docenti alla valutazione, tuttavia la Nota 1865 del 2017 ha chiarito che essi, se hanno svolto attività nell’ambito del potenziamento, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, pertanto le modalità di partecipazione di tali docenti agli scrutini sono definite dal collegio dei docenti.
- i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno; per questo aspetto, se il docente non partecipa agli scrutini, si presuppone che abbia già fornito al consiglio di classe elementi utili da tenere in considerazione durante lo scrutinio;
- la valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto complessivo dell’area storico-geografica ai sensi dell’art.1 della Legge n.169 del 2008.
Il processo logico-valutativo
Esaurita la suddetta fase, si passerà a discutere sull’andamento didattico-disciplinare della classe e alla proposta di voto delle singole discipline, compresi i giudizi relativi all’insegnamento della religione cattolica, alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, inserita nell’area storico-geografica; successivamente, i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa (sempre secondo le modalità definite dal collegio, quindi se partecipano agli scrutini), esprimeranno gli elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato.
Una menzione particolare meritano gli alunni disabili e con BES, destinatari i primi di un PEI e i secondi di un PDP, a verbale verranno segnati gli eventuali progressi raggiunti dagli alunni o le difficoltà incontrate.
Poiché la norma impone che la proposta di voto dei singoli docenti sia realizzata sulla base di giudizi brevemente motivati è corretto inserire a verbale gli eventuali giudizi emersi, in specie per quegli alunni i cui voti, in alcune discipline, risultano insufficienti.
In ultimo verrà assegnato il voto di comportamento che, come stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017, sarà espresso collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nell’art.1 del decreto 62: la valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento approvato dall’istituzione scolastica costituiscono i riferimenti essenziali dell’espressione del giudizio di comportamento.
Completata l’operazione di proposta dei voti, se non emergono dissensi, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (art.79, R.D. n.653 del 1925).
E’ sempre meglio riportare nel verbale le osservazioni circa il processo logico-valutativo, integrato dagli interventi dei singoli docenti. Uno degli aspetti salienti della valutazione intermedia (e anche finale) consiste proprio nell’addurre al verbale le espressioni dei voti delle discipline e del comportamento, perfezionandole con idonea motivazione, anche per ogni singolo alunno.
Per gli alunni che hanno riportato delle insufficienze in una o più discipline il D.Lgs.n.62 all’art.2 prescrive che è compito della scuola attivare “specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”; in questo senso, se la scuola ha definito quali saranno queste strategie all’interno del Ptof, nel verbale si farà un richiamo esplicito, a meno che il docente della disciplina interessata non intenda, promuoverne altre per l’alunno che non ha ottenuto la sufficienza. Sarebbe corretto comunque indicare all’interno del verbale le suddette strategie che afferiscono alla metodologia, alla individualizzazione o alla personalizzazione degli apprendimenti, secondo ritmi e strumenti anche differenziati e più in generale ad un progetto definito per il conseguimento degli obiettivi non raggiunti.
Le sezioni del verbale
Siffatte indicazioni determinano quindi, all’interno del verbale, una prima sezione con i voti delle singole discipline, con i giudizi sintetici dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica che esprimono l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, segue la valutazione di Cittadinanza e Costituzione, ed infine gli elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, forniti dai docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa (cfr. Nota 1865/2017); una seconda sezione con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni singolo alunno e con i voti di comportamento ed infine una terza sezione dedicata alle strategie che si attiveranno per il miglioramento degli apprendimenti.
Si ricorda che è essenziale richiamare all’interno del verbali eventuali allegati che ne costituiscono parte integrante e come tale vanno sottoscritti dal presidente e dal segretario.
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Scuola Secondaria di I grado. Cosa verbalizzare nello scrutinio intermedio dopo la riforma della valutazione ultima modifica: 2018-01-29T08:50:26+01:00 da