– In merito alle supplenze fino al termine delle lezioni, riportiamo una scheda riepilogativa che spiega nei dettagli quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami.
I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni possono derivare da proroghe o conferme contrattuali (come ad esempio una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31 dicembre, secondo l’articolo 7 comma 1 lettera b del DM 131/07 (per esempio un’aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).
Nel primo caso il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell’art. 7c comma 4 e comma 5 del D.M. 131/07;
Nel secondo caso, invece, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31 dicembre.
In tutti i casi il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni”, sia che ci arrivi con proroghe/conferme oppure direttamente ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.
In relazione alle supplenze che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007, si legge quanto segue: ‘Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.’
Tale normativa dev’essere applicata sia in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile (il titolare rientra e resta a ‘disposizione’ della scuola), sia in caso di mancato rientro (il titolare ha raggiunto 150 giorni di assenza o 90 in caso di classi terminali, ma non rientra e prosegue la sua assenza fino al termine delle lezioni o oltre).
Si sottolinea in oltre come non vi siano differenze tra i diversi ordini di scuola: questa previsione contrattuale va applicata anche ai supplenti della scuola primaria e dell’infanzia.
Il supplente che rientra nell’art. 37 ha diritto alla proroga che decorre dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio, senza interruzioni.
Se il docente insegna in una classe terza della secondaria di I grado dovrà essere prorogato fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami.
Fermo restando che quanto previsto dalla normativa già menzionata, per ciò che riguarda gli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado la nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007 ha precisato quanto segue:
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o comunque pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.
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