Sanzioni

La scuola ai tempi del Covid (5): le sanzioni

dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 25.9.2020.

Le sanzioni dopo il Decreto Brunetta, il Decreto Madia e il CCNL 2016-18

Dopo il D.lgs. 165/01, il D.lgs. 150/09 (Decreto Brunetta), ci si aspettava che il cosiddetto Decreto Madia n. 75 del 2017 potesse intervenire sulle sanzioni e sulle procedure riformandole a maggiore garanzia dei dipendenti. Così non è stato,addirittura c’è stato un peggioramento nella procedura sanzionatoria. Nel nuovo CCNL 2016-18 c’è stato un inizialetentativo di inserire un codice disciplinare molto penalizzante per i docenti. Le OO.SS. firmatarie, e in primis la Gilda,sono riuscite a procrastinare il tema ad una separata e specifica  sequenza contrattuale nazionale che, mentre scriviamo,deve ancora iniziare. Questi i principi vigenti in merito alle sanzioni amministrative:

Viene introdotto il principio per il quale il procedimento disciplinare avviato dal dirigente è valido anche se attivato inviolazione della procedura e dei termini previsti dalla norma. Le modifiche introdotte dal D.Lgs 75/17 prevedonoinfatti che il mancato rispetto dei termini relativi all’avvio e alla conclusione della procedura disciplinare comporti solouna mera sanzione nei confronti del dirigente inosservante, senza determinare, come avveniva nel D.Lgs 150/09(Decreto Brunetta), la decadenza dell’azione disciplinare intrapresa. Una sorta di spada di Damocle sulla testa deldipendente oggetto delle contestazioni con la quale il dirigente potrebbe intervenire senza il rispetto dei tempi e difatto annullando una prescrizione certa.

La procedura prevede che il dirigente scolastico segnali immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficiocompetente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare che prevedano una sanzione superiorealla sospensione oltre i 10 giorni. In caso di sanzioni inferiori è lo stesso dirigente scolastico che avvia la procedura. Lapossiilità della sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni è stata contestata di fronte alla magistratura in piùoccasioni dalla Gilda (sempre con sentenze positive) perché rimane ancora in vita il D.Lgs. 297/94 che consente aidirigenti di comminare solo le sanzioni più lievi (avvertimento scritto e censura) e non la sospensione dal servizio.L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (dirigente scolastico per quelli meno gravi e USR per quelli piùgravi) non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione o dalla conoscenza dei fatti provvede allacontestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione incontraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentantedell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In caso di grave ed oggettivo impedimento (ad esempio malattia), ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il dipendente ha diritto all’accesso agli atti con l’eccezione di quelliche riguardano l’identità di chi ha segnalato il fatto se non con suo esplicito consenso. L’ufficio competente per i proce- dimenti disciplinari conclude il procedimento con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventigiorni dalla contestazione dell’addebito.

Di seguito uno schema delle principali sanzioni previste per i docenti. Per le sanzioni più gravi (fino al licenziamento)l’ufficio competente è l’USR.

TABELLE UGUALI

Ricordiamo che è stato introdotto come nuovo illecito disciplinare il rifiuto di collaborare al procedimento disciplinaresenza giustificato motivo (di fatto si introduce l’obbligo alla delazione).

Nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPCM 1/12/2000) è previsto inoltreche “salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, ildipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione”. Ciòsignifica che è bene evitare con dichiarazioni alla stampa, ai genitori, agli studenti e anche in Collegio dei Docenti dimanifestare posizioni oggettivamente offensive nei confronti dell’amministrazione. Un Codice Disciplinare specificoper i docenti dovrebbe essere oggetto di specifica contrattazione nazionale con le OO.SS. firmatarie di contratto.

SANZIONI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

E’ bene sapere che vi sono sanzioni anche per i dirigenti scolastici.

Ecco le caratteristiche del codice di comportamento per la dirigenza scolastica (allegato al CCNL dell’area della Dirigenza)

Si colpiscono negligenza, imperizia, la violazione degli obblighi e delle disposizioni, lesione al prestigio dell’amministrazione,i danni provocati a cose e persone.

Si puniscono le inosservanze in tema di assenze per malattia (obbligo di controllo e documentazione delle assenze deidipendenti), la condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti e gli utenti, gli alterchi negliambienti di lavoro, la violazione delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, la violazione del segreto d’ufficio.

È prevista la sospensione dal servizio quando si tace o si omette di intervenire in caso di informazioni rilevanti per unprovvedimento disciplinare in corso: ciò determina spesso una illogica spinta a comminare sanzioni o a iniziare procedimenticontro i dipendenti. Il DS ha buon gioco nel dire che “non è colpa mia, sono obbligato a farlo, se fosse per me..”. È lospirito della scuola-azienda-caserma voluta dagli ultimi governi con effetti devastanti nell’ambito delle relazioni lavorative edella difesa della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita.

È prevista la sospensione in caso di recidiva nei casi di minacce, ingiurie gravi, calunnie, manifestazioni ingiuriose neiconfronti dell’amministrazione salvo che siano manifestazioni della libertà di pensiero ai sensi dello Statuto dei Lavoratori,tolleranza di irregolarità

da parte dei dipendenti, assenza ingiustificata, violenza morale nei confronti dei dipendenti (mobbing), molestie morali lesive della dignità della persona e sessuali.

Ricordiamo che già dall’a.s. 2016/17 i Dirigenti scolastici avrebbero dovuto essere oggetto di uno specifico procedimento di valutazione disposto da un nucleo di valutazione composto da un Dirigente e da due esperti. Il nucleo di valutazioneavrebbe dovuto verificare gli obiettivi raggiunti dal Dirigente in relazione al RAV e ai piani di miglioramento. Nel percorso di valutazione era prevista anche una valutazione (minoritaria rispetto alle altre voci) delcollegio dei docenti e degli organi collegiali. Usiamo il condizionale e il passato perchè i dirigenti continuano a rifiutare diessere effettivamente giudicati, adducendo le più varie ragioni. Lasciamo al lettore ogni commento.

Ricordiamo ai colleghi che, se si intende impugnare il comportamento illegittimo del DS o richiedere l’intervento dell’USRin ottemperanza del codice di comportamento, è necessario avere prove documentali o testimoniali oggettive e certe,ed è anche indispensabile evitare reazioni irrazionali e individuali. È in ogni caso opportuno rivolgersi immediatamente alle sedi della Gilda.

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La scuola ai tempi del Covid (5): le sanzioni ultima modifica: 2020-09-25T04:58:20+02:00 da
Gilda Venezia

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