Scuola, tempo di domande per chi lascia la cattedra nel 2018

di  Vittorio SpinelliAvvenire,  8.12.2017

– Gli insegnanti di religione, religiosi e laici, che lasceranno il servizio il prossimo anno, avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, devono comunicarlo entro il prossimo 20 dicembre. Lo ha stabilito, con notevole anticipo sui tempi consueti, il ministero dell’Istruzione con la circolare 50436/2017. La scadenza interessa, in particolare, uomini e donne che, insieme ad un minimo di 20 anni di contributi, hanno raggiunto i 66 anni e 7 mesi di età alla data del 31 agosto 2018 (oppure li compiranno entro il 31 dicembre 2018, termine alternativo per i docenti dimissionari). Il ministero ricorda che è sempre in vigore il collocamento a riposo d’ufficio all’età di 65 anni (e sempre aggiungendo la speranza di vita), un limite che può essere rinviato solo nei casi ammessi di trattenimento in servizio oppure per attendere l’apertura della prima decorrenza utile per l’assegno mensile. L’operazione in corso vale anche per le docenti interessate ad “opzione donna”, che siano cioè in possesso, alla data del 31 dicembre 2015, di 57 anni di età e contributi per 34 anni, 11 mesi e 16 giorni. La pensione resta soggetta ai 7 mesi della speranza di vita, alle vecchie “finestre” di 12/18 mesi e al calcolo interamente contributivo.

Altre novità sono state annunciate dal ministero in merito alle cessazioni dal servizio per coloro che hanno avuto il riconoscimento per poter accedere all’Ape sociale. Tutte le domande devono essere presentate, anche dai docenti di religione, utilizzando esclusivamente la procedura web Polis “istanze online”, ed avranno effetti dal 1° settembre 2018. In seguito, dovrà essere inviata all’Inps la classica domanda di pensione. La prossima tornata di pensionamenti (stimata in circa 80 mila) richiede una particolare attenzione degli interessati sulla posizione contributiva complessivamente maturata, una condizione determinante per il diritto alla cessazione dal servizio. Non sono ancora completamente allineati i dati contributivi gestiti presso le scuole e l’ex Inpdap con quelli dei conti assicurativi oggi presenti nell’Inps. Presso l’Istituto di previdenza potrebbero non risultare contributi da ricongiunzioni, riscatti, computo, definiti o ancora in corso presso le scuole, ed ora utili anche per usufruire del nuovo cumulo gratuito e universale.

Indennità integrativa. Da tempo gli statali rivendicano la maggiorazione del 18% (legge 177/76) sulla ex indennità integrativa speciale poi inclusa nello stipendio. La questione è ora alla Corte costituzionale per intervento della Corte dei Conti delle Marche (ord. 115/2017).

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Scuola, tempo di domande per chi lascia la cattedra nel 2018 ultima modifica: 2017-12-08T09:13:00+01:00 da
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