di Libero Tassella, La Tecnica della scuola, 11.3.2020
– Di seguito trattiamo un argomento di grande attualità a seguito della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile p.v. per l’emergenza del contagio da Corona Virus.
Il Ministero ha dato recentemente istruzioni alle scuole con riferimento al DPCM dello scorso 8 marzo su cui abbiamo già abbiamo prontamente dato notizia. Ritorniamo sull’argomento per un necessario approfondimento, richiesto dalle numerose domande che arrivano alla nostra redazione.
Il riferimento normativo resta il Regolamento delle supplenze, di cui al D.M.131/2007 commi 5 e 7 dell’art.7.
La supplenza già conferita prima del 5 marzo conserva la sua validità fino alla scadenza del contratto.
Nel caso che la supplenza termini all’interno della sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo al 3 aprile ed il docente titolare prosegua senza soluzione di continuità ( il titolare non deve riprendere servizio nemmeno per un giorno), la supplenza si conferma allo stesso supplente, però a partire dalla ripresa dell’attività didattica e cioè il 3 aprile ( comma 5 art.7).
Nel caso in cui nella scuola, durante la sospensione dell’attività didattica sia stata prevista la didattica a distanza, secondo le indicazioni ministeriali, il supplente ha diritto alla proroga della supplenza conferita, per dare continuità all’insegnamento a distanza che lo coinvolge.
Per il personale ATA è in vigore la nota MIUR 3895/2019, le supplenze temporanee vanno conferite, in presenza di esigenze di servizio, anche durante durante la sospensione delle attività didattiche, in caso diverso solo dalla ripresa delle lezioni.
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Scuole chiuse. Le supplenze ai tempi del coronavirus ultima modifica: 2020-03-12T04:45:10+01:00 da