Scuole chiuse per maltempo, chi deve recuperare? Differenze tra sospensione attività e chiusura

Orizzonte Scuola, 13.12.2019

– Quale differenza c’è tra sospensione attività e chiusura? E se non si raggiungono i 200 giorni di lezione? Gli insegnanti devono recuperare i giorni di chiusura? 

I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

1. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

T ale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

2. LA CHIUSURA DELLA SCUOLA

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc .) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica .

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero .

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato , in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.

La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre recita: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

3. SOLO SE LE ATTIVITÀ NON SONO SOSPESE E QUINDI SI SVOLGE REGOLARMENTE LEZIONE QUANTO DETTO SOPRA DECADE

Es. Ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti  di sospensione delle attività o di chiusura della scuola.

In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

4. IL RECUPERO O MENO DEI GIORNI DI CHIUSURA NEL CASO SI SCENDESSE SOTTO LA SOGLIA DEI 200 GIORNI DI LEZIONE

In via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Si rileva però che nel corso degli anni non c’è stata una posizione univoca su questa questione da parte di UST e USR, e in alcuni casi tale questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti.

L’USR dell’Emilia Romagna  con nota Prot. n. 1513/2012 aveva disposto che “L’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

Questi gli altri orientamenti:

Emilia Romagna. I giorni per neve sono validi al computo dei 200 giorni minimi di lezione

I presidi di Rimini incontreranno il provveditore per definire il recupero dei giorni persi per neve

L’USR di Bari nota Prot. 20(c.)/2012 “…In caso di blocco totale delle attività didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche, detto obbligo di recupero non sussista, in considerazione del fatto che esso è determinato da cause di forza maggiore, non imputabili al personale scolastico. Diversa, invece, sarebbe la determinazione, qualora la chiusura – come avviene in alcuni casi – sia determinata non già da cause di forza maggiore, bensì da mere necessità organizzative interne, nel qual caso è ovviamente da prevedersi l’obbligo del recupero dell’attività lavorativa non prestata”.

Per ciò che invece riguarda il numero dei giorni di lezione, sempre l’USR di Bari sembra voler dare margine di discrezionalità alle scuole, laddove afferma che “…Sotto il profilo prettamente didattico, per quanto concerne il recupero delle giornate di lezione non effettuate a seguito di dette ordinanze, la decisione in merito è demandata al competente Consiglio d’Istituto di ciascuna scuola che – tenuto conto dei piani dell’offerta formativa e della relativa programmazione – potrà assumere le proprie determinazioni in base a svariati elementi di valutazione, tra i quali quello relativo al rispetto del numero minimo dei giorni di lezione (art. 74, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94), nonché quello relativo alla concreta possibilità del recupero in questione, tenuto conto di eventuali periodi di vacanza non ancora fruiti”.

L’AT di Bari pubblica un chiarimento sulla questione dei giorni da recuperare per la neve

Anche la provincia di Avellino si è espressa per il non recupero delle giornate perse a causa delle neve

Il provveditore di Avellino dice no al recupero dei giorni persi a causa della neve

Singolare invece era apparsa la nota dell’UST di Vercelli (Prot. n. 361/2012), laddove si evince che i giorni di chiusura andranno recuperati perché così ha deciso il Prefetto: “…CONSIDERATO che i predetti provvedimenti sono stati assunti concordemente con il Presidente della Provincia di Vercelli, i Sindaci e l’Ufficio Scolastico Territoriale; VISTE le varie e connesse ordinanze emanate in merito dai Sigg. Sindaci della Provincia; CONSIDERATO che, a norma delle vigenti disposizioni, le giornate di assenza vanno recuperate come peraltro indicato nella citata ordinanza prefettizia […] ATTESA la necessità di assicurare agli alunni il monte ore utile alla validazione dell’anno scolastico, a norma delle relative disposizioni […] DISPONE che il recupero dei giorni di assenza indicati in premessa dovrà essere effettuato nel periodo dal 17 febbraio al 21 febbraio 2012 in dipendenza del giorno o dei giorni di chiusura di ogni singola istituzione scolastica stabiliti dall’ordinanza prefettizia di cui in premessa o dalle varie ordinanze dei Sindaci competenti”.

Il Prefetto di Vercelli ordina il recupero dei giorni persi per neve

Anche nelle Marche si pensa ad un’ipotesi alternativa come quella di prolungare i giorni di attività scolastica oltre la data concordata in ambito regionale

Si ricorda comunque a tutti i docenti e a tutte le scuole la nota MIUR del 2012 in cui si precisa:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1000_12

…Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.

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Scuole chiuse per maltempo, chi deve recuperare? Differenze tra sospensione attività e chiusura ultima modifica: 2019-12-13T18:20:23+01:00 da
Gilda Venezia

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