La sola condizione che esclude il carattere commerciale dell’attività didattica è quella della gratuità o quasi gratuità del servizio offerto. Se tale condizione non esiste, i finanziamenti sono da considerare aiuto di Stato e si incorre nel divieto e nel regime di illeicità sancito dall’articolo 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. In sintesi, il pagamento di una retta da parte degli alunni è indice dell’attività con modalità commerciali. Le attività didattiche si considerano effettuate con modalità non commerciali se, tra gli altri requisiti, sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di una retta d’importo simbolico.
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