Scuole sedi di seggio per le amministrative di maggio 2026

Gilda Venezia

Gilda degli insegnanti di Venezia, 12.5.2026.

Elezioni amministrative 2026, si  vota il 24 e 25 maggio. Scuole sedi di seggio da venerdì 22
e disposizioni per il servizio di docenti e Ata. Chiarimenti sui casi che possono verificarsi nei plessi scolastici .
Gilda Venezia

In occasione delle elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio 2026, molti plessi scolastici dei comuni interessati resteranno chiusi per consentire l’allestimento dei locali sede di seggio elettorale per le votazioni. Scuole chiuse per almeno 2  giorni, quindi, tolta la domenica.

Le operazioni di voto si terranno:

  • domenica 24 maggio dalle ore 7 alle 23;
  • lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle 15.

Lo scrutinio avrà inizio nella giornata di lunedì, immediatamente dopo la chiusura delle urne e le verifiche sul numero dei votanti.

In particolare, gli edifici scolastici dovranno essere messi a disposizione:

  • da venerdì 22 maggio (pomeriggio) a martedì 26 maggio 2026;
  • in caso di ballottaggio, da venerdì 5 giugno (pomeriggio) a martedì 9 giugno 2026.

I dirigenti scolastici sono quindi invitati a collaborare con le amministrazioni comunali, garantendo l’utilizzo degli spazi secondo le modalità indicate, salvo eventuali diverse intese a livello locale.

Elenco Comuni interessati

L’elenco dei Comuni coinvolti nelle elezioni amministrative è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata alle consultazioni elettorali.

Nei plessi sedi di voto possono verificarsi i seguenti casi.

1) CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

I docenti e gli Ata non presteranno servizio. Essendo equiparate alle assenze disposte per motivi come nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, che impediscono l’accesso al personale e agli alunni, anche queste astensioni dal lavoro non devono essere giustificate, né recuperate e quantomeno soggette a decurtazione stipendiale. In caso contrario, infatti, verrebbe posta in essere una condotta palesemente illegittima perché in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il dipendente della scuola, ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

Pertanto sono considerati giorni effettivi di servizio e validi anche per il periodo di prova, per la proroga/conferma delle supplenze, eccetera.

2) CHIUSURA DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLA

Nei plessi non adibiti a sede di seggio elettorale si svolge normale attività didattica e pertanto tutto il personale in servizio in quel plesso dovrà recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi adibiti a sede di seggio elettorale, invece, trovandoci in presenza di una chiusura dell’edificio, non ci sono obblighi di servizio. A tale proposito, riportiamo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.

Si sottolinea che, in base alla contrattazione di istituto e in caso di motivate esigenze di servizio, il dirigente può utilizzare il personale Ata nei plessi rimasti aperti. In nessun caso possono essere utilizzati i docenti per supplenza nei plessi aperti. Richiamiamo per chiarezza il CCNL 2019 art.22, comma 8, lett. B2. “criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo e Ata”.

3) CHIUSURA PARZIALE DI UN PLESSO DELLA SCUOLA

In questo caso, molto raro, il personale Ata svolge il proprio orario di servizio regolare.

IMPORTANTE

E’ comunque necessario sulla natura giuridica dell’assenza.
Il docente che non può entrare  alla propria sede di servizio perché inaccessibile per disposizione dell’amministrazione, usufruisce di un’assenza legittima che non rientra in nessuna delle categorie contrattuali ordinarie.
Non può essere collocato in ferie, né deve richiedere permesso retribuito e non deve giustificare la propria assenza. Pertanto non può subire decurtazioni economiche né il Dirigente può chiedergli di recuperare il servizio non svolto.
Per gli insegnanti neoimmessi in ruolo questi giorni rientrano a pieno titolo nel periodo dell’anno di formazione e prova; e per i supplenti rientrano nella continuità del servizio  senza ripercussioni sul riconoscimento del servizio prestato.

PERSONALE ATA: pulizia e predisposizione dei locali di competenza del Comune

L’allestimento, la gestione e la pulizia dei locali sede di seggio spettano esclusivamente al Comune. Il personale ATA può intervenire solo se:

  • D’accordo volontariamente;
  • Retribuito in modo specifico;
  • Previsto un riposo compensativo.

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Per altre informazioni si veda qui: Scuole seggio elettorale: la guida

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Scuole sedi di seggio per le amministrative di maggio 2026 ultima modifica: 2026-05-12T05:14:05+02:00 da
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