Se il figlio è fragile il giudice autorizza la scuola privata

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di Michol Fiorendi, Il Sole 24 Ore, 9.4.2018

– Scuola pubblica o privata? La giurisprudenza non ha dubbi nel preferire la prima. Ma ci sono casi particolari in cui, nell’interesse del figlio minore, i giudici si allontanano dai principi generali e autorizzano l’iscrizione alla scuola privata. Le ragioni – che devono essere valutate nel caso concreto – possono spaziare dalla necessità di preservare il valore della continuità scolastica al bisogno di far seguire il minore da insegnanti specializzati o in grado di rispondere meglio alle sue fragilità o difficoltà.

Si tratta di situazione che si presentano quando i genitori – separati o divorziati – non trovano un accordo sull’istruzione dei figli, con uno che propende per la scuola privata e l’altro per quella pubblica. In questi casi, in base all’articolo 337-ter, comma 3, del Codice civile (inserito dal decreto legislativo 154/2013 sulla riforma della filiazione), la decisione è rimessa al giudice.

Quando i giudici si ritrovano a doversi sostituire ai genitori in conflitto, si ispirano, nella maggior parte dei casi, al principio generale della prevalenza della scuola pubblica su quella privata. Le deroghe, con la preferenza espressa dai giudici per la scuola privata, rappresentano l’eccezione.

Il principio generale della prevalenza della scuola pubblica su quella privata trova fondamento nel fatto che il nostro ordinamento riconosce alla scuola pubblica i canoni idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi minore. Si tratta, infatti, di una «scelta neutra, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione» (Tribunale di Perugia, ordinanza del 2 maggio 2017).

A supporto di queste conclusioni, i giudici portano il fatto, intanto, che la scuola pubblica è gratuita, al contrario di quella privata, che impone il pagamento di rette; inoltre, la frequenza della scuola privata richiede «l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa (o religiosa) che possono non essere condivisi dai genitori e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze» (sempre Tribunale di Perugia).

Il principio generale della prevalenza della scuola pubblica non viene però applicato sic et simpliciter. Piuttosto i giudici, di volta in volta, nell’indipendenza della loro funzione, analizzano il caso specifico e valutano tutte le caratteristiche della situazione, adottando, se occorre, una deroga. I giudici si pronunciano a favore della scuola privata se ravvisano elementi peculiari e specifiche circostanze di fatto che rendono, in concreto, preferibile, nell’esclusivo interesse del minore, frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Oppure se si è in presenza di evidenti controindicazioni per l’interesse del minore a frequentare la scuola pubblica.

Così, nel caso di figlio “fragile”, soprattutto a causa della criticità della relazione con i genitori, il Tribunale di Milano (decreto del 2 febbraio 2017) ha ritenuto di non autorizzare il passaggio dalla scuola privata a quella pubblica: il contesto più tutelante, per i giudici, è la prosecuzione del percorso scolastico nel contesto privato, a cui il minore è abituato. E la preferenza per la scuola privata confessionale è la risposta data dai giudici (Tribunale di Milano, ordinanza del 26 luglio 2011) anche nel caso di una figlia che accusa un grave disagio psicologico e che ha bisogno di sentirsi integrata in una comunità religiosa.

Ma non ci sono solo le fragilità o le difficoltà psicologiche dei figli a far propendere i giudici per l’iscrizione alla scuola privata. Questa scatta anche se il genitore in disaccordo non si oppone tempestivamente (Tribunale di Milano, decreto del 30 luglio 2009) o se padre e madre concordano sull’iscrizione alla scuola privata ma dissentono sulla scelta dell’istituto: in quest’ultimo caso i giudici esaminano le opzioni dei genitori, prima di prendere in considerazione quella della scuola pubblica (Tribunale di Torino, ordinanza del 25 agosto 2016).

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Se il figlio è fragile il giudice autorizza la scuola privata ultima modifica: 2018-04-09T06:10:10+02:00 da
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