Orizzonte Scuola, 9.1.2020
– Per i giudici no a “eccessiva severità”. I casi –
La legge richiede, per il passaggio all’anno successivo della secondaria di secondo grado, o l’ammissione agli esami, la presenza dell’alunno ad almeno tre quarti dell’orario annuale.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, ove lo studente, sebbene abbia maturato numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva.
Il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell’a.s.
L’art. 14, comma VII, D.P.R. n. 122/2009, relativamente alla secondaria di secondo grado, prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Le deroghe che operano per i casi eccezionali.
La stessa norma autorizza le istituzioni scolastiche a stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo (nella scuola secondaria di primo grado la norma di riferimento è l’art. 2, comma X, del D.P.R. n. 122/2009), motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
La conseguenza dell’eccessiva assenza è la non ammissione.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
La presenza scolastica come presupposto per un proficuo apprendimento.
Secondo l’impianto normativo vigente sul tema, la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
Il presupposto della presenza scolastica non va inteso con “eccessiva severità”.
Se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, il presupposto del numero delle presenze non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e degli esiti conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato, in altro modo, idoneo al passaggio alla classe successiva (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436, e Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).
La normativa mira a garantire il profitto scolastico.
La ratio dell’art. 14, sopraindicato, è quella di assicurare il profitto scolastico, come afferma chiaramente la giurisprudenza al riguardo (TAR Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n. 220 e TAR Puglia, Lecce, 25 maggio 2018, n. 899), secondo cui la presenza scolastica deve essere valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
Ipotesi ove la bocciatura è misura controproducente.
I giudici hanno precisato che nelle ipotesi ove lo studente, che abbia riportato numerose assenze, ciò nonostante non evidenzi problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, poiché una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe senza giustificazione, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in dettaglio, i giudici hanno rilevato che far ripetere l’anno scolastico ad uno studente, nonostante abbia riportato tutte votazioni sufficienti, rappresenta una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, costringendolo a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, e comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi.
Mancata comunicazione ai genitori.
Non è legittimo il provvedimento di non ammissione di un alunno alla classe successiva, in quanto era stato assente per un ampio numero di giorni, ove il profitto scolastico complessivo era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze: per i giudici (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899) sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto compiere informando i genitori.
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Si può bocciare un alunno solo per il numero di assenze? ultima modifica: 2020-01-09T14:01:10+01:00 da