Non si può lasciare una supplenza breve per altra breve. Ma per le supplenze COVID come funziona?
Premesso che il DM 131/07 che ha regolato le supplenze fino al 2019/20 non è più valido ed è stato sostituito dall’O.M. 60/2020, le supplenze “COVID” non sono supplenze al 30/6 o 31/8 ma sono supplenze temporanee che al massimo possono essere assegnate fino al termine delle lezioni cioè ultimo giorno di scuola.
L’O.M. 60/2020, continua a permettere di lasciare una supplenza breve (es. 1 mese) per altra che arrivi fino al 30/6 o 31/8, sia se assegnata dalle GAE/GPS o dalle GI, ma non permette più di lasciare la supplenza breve anche per altra che arrivi direttamente al termine delle lezioni.
Detto questo:
Nella scuola della Infanzia il “termine delle lezioni” è il 30 giungo e non per es. il 12 giugno. Si tratta sempre però di supplenza temporanea (anche se al 30/6), per tale motivo, vista la natura giuridica della supplenza COVID ovvero comunque temporanea, anche in tale ordine di scuola non è possibilelasciare una supplenza breve per una COVID.
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Si può lasciare supplenza breve per una COVID? ultima modifica: 2020-10-11T09:36:44+02:00 dadi Salvo Intravaia, la Repubblica, 28.5.2024. “La scuola piegata ai pruriti ideologici del governo”. Deroga del…
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