di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 10.9.2016
– Dopo aver ripubblicato la nostra storica guida (risalente ormai al 2012) sul ruolo del Coordinatore e del Segretario, pubblichiamo una integrazione sulla possibile rinuncia alla funzione di Coordinatore.
Dopo aver ripubblicato la nostra storica guida (risalente ormai al 2012) sul ruolo del Coordinatore e del Segretario, pubblichiamo una integrazione sulla possibile rinuncia alla funzione di Coordinatore.
Mentre l’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994 prevede la figura del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun riferimento normativo e, difatti, per “costituirsi” bisogna che ci sia una delega da parte del Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato (è uno scambio tra proposta e accettazione).
La proposta da parte del Dirigente dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere i compiti da svolgere, la durata dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita in sede di contrattazione di istituto).
Una volta ricevuta la proposta, il docente potrà accettarla o rifiutarla in quanto l’incarico di coordinatore non è obbligatorio ma “supplementare” alla funzione docente.
Inoltre, se per tale incarico non fosse prevista una retribuzione, la delega dovrà ritenersi nulla.
Quanto detto non può però valere per la figura del segretario verbalizzante, che appunto è attribuita dal Dirigente e non si configura per il docente come attività “supplementare”.
Non si potrà quindi rifiutare l’incarico, a meno di motivate eccezioni, anche qualora questo non dovesse essere retribuito.
Il rifiuto dell’incarico, infatti, configurandosi come attività obbligatoria, potrebbe implicare l’avvio di un procedimento disciplinare.
Il Consiglio di classe: compiti del Coordinatore e del segretario
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