Le principali informazioni circa gli obblighi di formazione del personale scolastico
a proposito della sicurezza a scuola.
Tutte le Istituzioni Scolastiche sono assoggettate al rispetto della normativa sulla sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08. La scuola, proprio per questo motivo, essendo un luogo di lavoro deve formare e informare i propri dipendenti sulle disposizioni contenute nella norma summenzionata.
La formazione del personale scolastico riveste dunque un aspetto importante e fondamentale alla luce del fatto che le ore dedicate a questa attività è divenuta dal 2008 obbligatoria. In particolare, il D.lgs. 81/08 stabilisce i tempi (le ore dedicate alla formazione del personale) e le modalità di svolgimento.
Bisogna precisare anche che la durata e gli argomenti che riguardano la formazione e l’informazione dei lavoratori è funzione dei rischi legati al tipo di settore in cui si svolge la mansione. Per la scuola, la norma è associata ai codici ATECO, i quali prevedono per il personale scolastico un rischio medio. Pertanto, la norma sulla sicurezza prevede la seguente formazione, suddivisa in due distinte parti di differente durata:
Dopo la frequenza di uno dei due corsi, il lavoratore dovrà sostenere l’esame finale per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione. La validità del corso, in entrambi i casi, è quinquennale. Trascorsi i 5 anni, si dovrà partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 6 ore.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per la frequenza dei suddetti corsi, la norma (D.lgs. 81/08) stabilisce che al Datore di Lavoro (nel caso della Scuola, questa figura è rivestita dal Dirigente Scolastico) spetta l’onere del costo della formazione, in quanto attività obbligatoria per il lavoratore.
In relazione al periodo di svolgimento, si precisa che è obbligatorio per il Datore di Lavoro porre in essere la somministrazione della relativa formazione al personale prima dell’inizio delle attività, ovvero prima dello svolgimento delle mansioni che lo stesso dovrà andare a svolgere. Ove non fosse possibile ottemperare a questa disposizione, il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) dovrà porre in essere le condizioni per erogare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione del lavoratore. Nella prassi comune questa regola non viene quasi mai rispettata.
Per ciò che attiene ai tempi di somministrazione della formazione, il D.lgs. 81/08 impone che l’attività formativa dovrà necessariamente svolgersi durante l’orario di lavoro. Nel comparto della scuola questa norma non potrà mai essere rispettata e di conseguenza quasi sempre i corsi di formazione sulla sicurezza si svolgono di pomeriggio. In questo caso, le ore di formazione svolte dal personale ATA in attività extra curricolare dovranno essere recuperate per intero, mentre per il personale docente tali ore dovranno rientrare nelle famose attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29/11/2007.
Un’altra importante precisazione riguarda infine la possibilità di svolgere i corsi sulla sicurezza online (in FaD o a distanza). Per il livello di rischio presente a scuola sono vigenti alcune restrizioni. A stabilirlo è stato l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 di cui si rimanda la consultazione.
In ogni caso, la formazione generale (di durata pari a 4 ore) potrà essere erogata anche in modalità e-learning (Fad Asincrona); impossibile invece quella relativa alla parte sui rischi specifici. In questo caso sarà indispensabile la presenza del lavoratore mediante lezione frontale.
Sicurezza a scuola: gli obblighi di formazione del personale scolastico ultima modifica: 2020-09-24T06:04:23+02:00 da
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