Una interessante sentenza del TAR Lazio del 12 marzo, numero 01009/2020, tratta l’ennesimo caso della non idonea assegnazione di ore di sostegno ad un bambino. Il contenzioso ha riguardato la scuola primaria ed il TAR oltre a ribadire concetti oramai blindati riafferma l’importanza svolta dal GLHO
In fatto
La ricorrente ha impugnato tramite il proprio legale il provvedimento della scuola con cui si rendeva nota l’assegnazione per l’anno scolastico di riferimento di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (15 ore settimanali) al figlio minore. Si impugnava anche il PEI per i medesimi motivi. La ricorrente ha depositato in giudizio la certificazione attestante la presenza, in capo al minore, di un handicap ai sensi della l. 104/1992, oltre ad ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di un’attività didattica di sostegno e di assistente specialistico per il massimo delle ore consentite nonché il verbale di GLHO, laddove si afferma che lo stesso: “per quanto riguarda l’autonomia ha ancora necessità di un rapporto uno ad uno in cui l’insegnante tracci la strada da percorrere”, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta.
Sul diritto alle giuste ore di sostegno
Com’è stato già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ss. 14023/2019 e 2609/2018) “ il diritto all’istruzione del disabile, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l’amministrazione non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.
In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione, che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave. Inoltre, questo provvedimento non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 758/2018, ha chiarito altresì che “il dirigente scolastico deve attribuire a ciascun alunno disabile non solo un numero di ore di sostegno corrispondente a quanto proposto per ogni alunno dal GLOH (da cui non si può discostare: cfr. Cons. St., VI, 6 giugno 2017 n. 2698), ma soprattutto il tipo (e, quindi, il docente) di sostegno commisurato alla particolare disabilità accertata in capo all’alunno stesso”.
Il ruolo del GLHO
Per i giudici, solo il G.L.H.O è in grado di valutare le effettive esigenze degli alunni disabili, in quanto è composto non solo da esponenti del mondo della scuola, ma anche da membri aventi le indefettibili competenze medico-specialistiche. Nel caso specifico, non può non rilevarsi come il P.E.I. impugnato difetti di qualsiasi motivazione sull’adeguatezza delle ore di sostegno assegnate al minore per l’a.s. 2019/20.20 e sulla ragioni del discostamente da quanto indicato nel verbale di GLHO. Deve essere, quindi, riconosciuto ai minori il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, e di assistente specialistica, così come previsto dalle certificazioni e dal verbale di GLHO”.
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