L’obbligo formale di recupero, qualora si tratti di una causa di forza maggiore, non sussiste, così come non sussisterebbe in caso di chiusura della scuola per calamità naturali o elezioni, entrambi eventi che non sono controllabili dalla istituzione scolastica.
La soglia minima dei giorni di lezione in un anno scolastico, fissata dall’articolo 74 del Dlgs numero 297 del 1994, è di 200 giorni di lezione, non collega la validità dell’anno scolastico al rispetto di tale soglia, è soltanto un principio dettato dal Ministero.
Anche il sindaco è giudicato una autorità legittima che possa dettare della limitazione nei giorni di attività scolastica soprattutto quando tali limitazioni sono legate all’emanazione di una ordinanza che tuteli la salute e la sicurezza di docenti e alunni.
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