Sospensione attività didattiche, quali impegni per i docenti

di Fabrizio De Angelis,  La Tecnica della scuola, 7.12.2018

– E’ arrivato in redazione un quesito da parte di un docente torinese di scuola secondaria di primo grado che chiede chiarimenti in merito agli impegni che spettano agli insegnanti nei periodi di interruzione delle attività didattiche.

Il docente nello specifico riporta che in base a quanto sostenuto dal preside della scuola in cui insegna, escludendo il mese di ferie, i docenti sono sempre obbligati a svolgere l’orario obbligatorio e non possono rifiutare gli incarichi assegnati dal dirigente scolastico.

Vediamo come stanno le cose

Il CCNL prevede in effetti che, escludendo il mese di ferie, i docenti sono a disposizione della scuola per svolgere i compiti stabiliti.
Tali compiti sono distinti in tre tipi di attività:

– Attività obbligatorie di insegnamento, che si trovano all’art. 28;

– Attività obbligatorie funzionali all’insegnamento, dell’art. 29;

– Attività aggiuntive facoltative, all’art. 30 del CCNL.

E’ bene sottolineare come le tre tipologie non possano essere confuse fra loro.

Le attività di insegnamento, che siano 25, o 22+2 o 18 ore, si svolgono esclusivamente in presenza degli alunni, pertanto, nei periodi di interruzione delle attività didattiche i docenti possono essere impegnati solo per alcuni dati motivi.

Le attività collegiali

Le attività collegiali rientrano fra gli impegni obbligatori nonostante l’interruzione delle attività didattiche, e come definisce l’articolo 29, consistono prima di tutto consigli di classe, che prevedono un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore;

Poi ci cono gli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, che sono comprese quindi nelle attività collegiali.

Infine, il CCNL prevede le riunioni del Collegio dei docenti, le attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, per un totale di 40 ore annue.

In caso di ore eccedenti, queste dovranno essere retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).

Le attività aggiuntive

Infine, in caso interruzione delle attività didattiche, i docenti sono a disposizione della scuola per le attività aggiuntive.
Si tratta di quelle attività da svolgere su base volontaria, previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, trattandosi di un diritto del dipendente.

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Sospensione attività didattiche, quali impegni per i docenti ultima modifica: 2018-12-07T21:30:33+01:00 da
Gilda Venezia

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