SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI: NESSUN OBBLIGO

Nel mese di giugno i docenti non sono obbligati ad essere presenti a scuola al di fuori degli impegni previsti dal Piano annuale delle attività

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia,  27.6.2015.  

A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale – relativamente agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle lezioni, evidenziamo quanto segue.

Come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un’ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.

Non c’è, quindi, dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.

La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all’orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c’è, pertanto, l’obbligo di una “prestazione di servizio pari” alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.

L’O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo grado obbliga i docenti che possono essere utilizzati per sostituzioni a essere presenti in sede nei giorni delle prove scritte.

Nessun’altra prestazione può essere richiesta quale riordino degli armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli insegnanti infatti sono in servizio fino al 30 giugno solo per quegli impegni deliberati ad inizio d’anno dal collegio dei docenti.

Inoltre la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:
“… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. .”

Negli anni scorsi, la segnalazione effettuata dalla Gilda degli Insegnanti, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha trovato il supporto della stessa amministrazione che ha dichiarato l’illegittimità dell’ordine di servizio emanato dai dirigenti ed intimato, alle scuole segnalate, il rispetto delle norme contrattuali.

Questo non esclude la possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.

Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, è il caso di ribadire che esso non sussiste in alcun modo.

Chiediamo ai docenti di segnalare alla nostra organizzazione eventuali irregolarità.

Venezia,  giugno 2015

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI: NESSUN OBBLIGO ultima modifica: 2015-06-13T06:00:50+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Il Garante della privacy, i dati degli studenti e l’INVALSI

di Michele Lucivero, Roars, 13.5.2024. L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha richiesto…

2 ore fa

La nota di chiarimento sulla valutazione degli insegnanti neoassunti

14.5.2024. Dalla normativa emergono tre possibili casistiche con valutazioni differenti in base al percorso di…

16 ore fa

GPS, il 15 maggio il confronto con il Ministero

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 13.5.2024. Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l’apertura di un confronto politico…

16 ore fa

Adempimenti fine anno scolastico, registro di classe e programmi svolti

La Tecnica della scuola, 13.5.2024. I programmi svolti devono essere firmati dagli studenti? Con l’avvicinarsi…

19 ore fa

TFA sostegno VIII ciclo, utile nella mobilità annuale

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 13.5.2024. TFA sostegno VIII ciclo, chi sta per…

19 ore fa

Visite specialistiche fuori Regione, andrebbe ricompreso il giorno di viaggio

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 13.5.2024. Il parere di due esperti smonta quello…

19 ore fa