Sostegno, 22mila posti pronti

Gilda Venezia

di Marco Nobilio, ItaliaOggi  13.7.2021.

Sono 90 mila le disponibilità autorizzate per il 2024.Gilda Venezia

Sono 22mila i posti disponibili per i corsi universitari volti al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Si tratta della prima tranche dei 90mila posti autorizzati dal ministero dell’economia per fare fronte alla domanda di docenti di sostegno sempre crescente negli ultimi anni. E che spesso costringe i dirigenti scolastici ad assumere docenti anche senza il titolo specifico.

I 90mila posti andranno a regime entro il 2024. La tabella con la ripartizione dei posti disponibili, suddivisi per regione e ordini e gradi di istruzione è stata emanata dal ministero dell’università e della ricerca, con un allegato al decreto 755, pubblicato il 6 luglio scorso. Ai corsi si accederà a domanda e previo superamento di una prova preselettiva.

Il decreto reca anche il calendario delle selezioni che sono previste di mattina. Il 20 settembre 2021 inizieranno i candidati della scuola dell’infanzia, il 23 settembre gli aspiranti docenti di sostegno della scuola primaria, il 24 settembre i candidati della scuola secondaria di I grado e il 30 settembre quelli della scuola secondaria di II grado.

I corsi, secondo quanto stabilito dal ministero dell’università e della ricerca, dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022. Anche per consentire ai neodiplomati di inserirsi nelle Gps che saranno aggiornate il prossimo anno. I candidati che avevano superato la prova preselettiva per l’accesso ai corsi dello scorso anno, che non avevano potuto partecipare alle prove successive a causa di misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena ecc.) non dovranno sostenere nuovamente le prove preselettive e saranno ammessi direttamente alle prove scritte.

I titoli necessari per accedere ai corsi sono sempre gli stessi. E cioè quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto 92/2019. I candidati per la scuola dell’infanzia e primaria dovranno vantare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Fermo restando che anche quest’anno l’accesso sarà comunque consentito ai candidati in possesso del diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o di analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria, gli aspiranti docenti di sostegno di scuola media o superiore dovranno vantare il possesso della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello + i 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Infine, gli aspiranti Itp di sostegno, potranno accedere ai corsi anche con il mero possesso del diploma di scuola media superiore specifico per l’accesso all’insegnamento. Ciò perché, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto 92/2019, fino all’anno scolastico 2024/2025, resterà in vigore la disciplina transitoria, che consente l’accesso anche con il solo diploma di scuola secondaria superiore specifico. Fermo restando, però, che tale diploma non costituisce titolo abilitante (si veda, tra le tante, la sentenza 04437/2021 della VI sezione del Consiglio di stato).

Le prove di accesso saranno organizzate dai singoli atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Il test preliminare sarà costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato dovrà individuarne una soltanto. Almeno 20 quesiti saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda sarà valutata 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata zero punti. Il test avrà la durata di due ore.

Il superamento del test preliminare darà titolo ad accedere alla prova scritta e poi alla prova orale. L’accesso sarà consentito ad un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Saranno ammessi anche coloro che, all’esito della prova preselettiva, avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Inoltre, saranno ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano sospeso il percorso oppure, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

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Sostegno, 22mila posti pronti ultima modifica: 2021-07-13T20:57:10+02:00 da
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