Sostegno ed esami di Stato, prove equipollenti e differenziate: grossa novità per gli esami di Stato o errore di trascrizione?

di Giulia Boffa,  Orizzonte Scuola, 19.1.2017

– Un articolo apparso su superando.it a firma di Flavio Fogarolo ha messo in evidenza una importante novità nello schema di decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo e degli esami di Stato, che mette in grave difficoltà gli alunni con disabilità, che devono affrontare gli esami di terza media sostenendo prove differenziate, perché introduce il concetto di equipollenza, finora valido solo nella scuola secondaria di II grado.

Nel testo in vigore (DPR 122/09, articolo 9, comma 2) si dice che le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo.

Nel nuovo decreto invece si dice che le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo.

In pratica si equipara l’esame del primo ciclo a quello del secondo: senza prove equipollenti, cioè che seguano i programmi ministeriali, non sarà possibile far sostenere l’esame agli studenti con disabilità. Non è più possibile seguire alcun percorso personalizzato che preveda prove “idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” (DPR 122/09, articolo 9); da oltre venti anni, scrive l’autore, i ragazzi con disabilità che sono in grado di sostenere una prova d’esame, anche se adattata alle loro capacità, conseguono un regolare diploma. Con le nuove disposizioni questo non sarà più possibile, occorrerà che gli studenti disabili raggiungano le stesse competenze degli altri, usando prove equipollenti, cioè che abbiano stessa valenza di quelle degli alunni normodotati.

Nel testo del nuovo decreto inoltre si afferma che per il Secondo Ciclo le prove differenziate sono in ogni caso valide per il rilascio del diploma, mentre nel Primo ciclo hanno valore solo se equipollenti. Fogarolo osserva che ora è proprio il contrario: è nel Secondo Ciclo che l’esame è valido per il diploma solo se eventuali prove personalizzate sono giudicate equipollenti dalla Commissione, mentre lo è sempre nel primo.

Questa inversione dei testi fa sorgere il dubbio nell’autore che forse ci sia stato un errore di trascrizione dei testi, magari frutto di un frettoloso copia e incolla; se errore non è, invece, Fogarolo chiede al Governo di spiegare i motivi della penalizzante novità per gli studenti disabili del primo ciclo.

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Sostegno ed esami di Stato, prove equipollenti e differenziate: grossa novità per gli esami di Stato o errore di trascrizione? ultima modifica: 2017-01-20T05:38:33+01:00 da
Gilda Venezia

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