Sostituzione del DS per ferie: va retribuita?

 

Docente sostituisce il Dirigente scolastico durante le sue ferie: svolge mansioni superiori?
Spetta una retribuzione? Ecco cosa hanno detto i giudici.

Gilda Venezia

Un docente ha fatto causa chiedendo di essere pagato con un’indennità per aver preso il posto del dirigente scolastico durante il suo periodo di ferie. La richiesta era stata accolta sia in primo grado che in appello, ma il Ministero dell’Istruzione ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Quest’ultima ha accolto il ricorso e ha chiarito che in casi come questo non spetta alcuna indennità.

Secondo la Corte (Ordinanza del 24 giugno 2025), l’assenza per ferie è considerata un evento previsto e di breve durata. Quindi, il docente che si occupa temporaneamente della gestione della scuola non sta svolgendo mansioni superiori nel senso tecnico previsto dalla normativa. La sostituzione rientra invece tra le attività normali che possono essere richieste anche a chi ha un livello gerarchico inferiore.

Cosa dicono le norme

Il riferimento principale è l’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che stabilisce che un docente può essere incaricato come collaboratore del dirigente scolastico, con un compenso che viene pagato solo attraverso i fondi della scuola (articolo 88, comma 2, lettera f) del CCNL comparto scuola 16 novembre 2007). Questo vale anche quando il dirigente è in reggenza, cioè guida più scuole contemporaneamente.

Il tema dell’indennità per mansioni superiori è invece regolato dall’articolo 52 dello stesso d.lgs. 165/2001. In particolare:

  • il comma 2 prevede che se un lavoratore è incaricato formalmente di svolgere tutte le funzioni di un livello superiore, può avere diritto a un trattamento economico adeguato;
  • il comma 5 specifica che questo vale anche quando lo fa “di fatto” e in modo continuativo;
  • il comma 3 chiarisce che devono esserci caratteristiche di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale;
  • l’articolo 69, comma 1 del CCNL 1994-1997 (ancora valido su questo punto secondo l’articolo 146 del CCNL scuola 2007) definisce l’importo dell’indennità, basato sulla differenza tra il livello iniziale del docente e quello del dirigente.

Ma l’articolo 52, comma 2, lettera b, del d.lgs. 165/2001 aggiunge che se la sostituzione del dirigente avviene solo durante le ferie, questa non è considerata mansione superiore. Quindi non dà diritto ad alcuna indennità.

La posizione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza per ferie è un fatto fisiologico e, proprio per la sua natura temporanea, non giustifica il riconoscimento di una funzione superiore. Le ferie servono a garantire il recupero psicofisico del lavoratore e devono essere fruite in modo effettivo, secondo i tempi in cui maturano. Su questo punto la Corte ha richiamato anche sentenze precedenti, come la n. 18140 del 6 giugno 2022 e le decisioni della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018 e del 18 gennaio 2024.

Per questo motivo, quando il dirigente scolastico è in ferie, la scuola deve continuare a funzionare normalmente, e può farlo anche affidando temporaneamente alcuni compiti ad altri docenti. Questa forma di sostituzione non viola il principio del giusto compenso stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.

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Sostituzione del DS per ferie: va retribuita? ultima modifica: 2025-08-23T11:52:05+02:00 da
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