Sostituzione prof assente, è illegittimo accorpare le classi

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.11.2025.

Legge di bilancio 2026. Prassi illegittime per coprire docenti assenti.
Novità negative con la legge di bilancio 2026. 

Gilda Venezia

Una procedura totalmente illegittima adottata, purtroppo con una certa frequenza, in alcune scuole è la sostituzione dei docenti assenti con il metodo dell’accorpamento delle classi o lo smembramento della classe del docente assente in altre classi. Si tratta di procedura illegittima sul piano della sicurezza, sul piano del diritto allo studio, ma anche con ripercussioni sul piano della responsabilità della corretta vigilanza e del controllo delle classi. Esistono casi di docenti di scienze motorie che si trovano a gestire, per venire incontro alle esigenze di sostituzione dei docenti assenti, in palestra gruppi di 50 o 60 alunni. Se da una parte potrebbe essere comprensibile ricorrere a metodi simili per coprire l’assenza imprevista di un docente, ma come caso emergenziale e sporadico, diventa assolutamente inammissibile adottare certe procedure come fosse una prassi normale e legale. La legge di bilancio 2026, limitando notevolmente il ricorso alle supplenze da graduatorie di Istituto per le assenze dei docenti fino a 10 giorni, consoliderà maggiormente le suddette prassi illegittime di sostituzioni dei docenti assenti.

Prassi illegittime per coprire docenti assenti

La soluzione di accorpare due classi per risolvere il problema dell’assenza di un docente, addossando la responsabilità di due classi ad un solo docente, è chiaramente un provvedimento illegittimo. Proprio per il fatto che si tratta di una modalità non regolare, l’ordine di servizio, presumibilmente non viene scritto dal dirigente scolastico, ma semplicemente viene “disposto” per via orale da un suo collaboratore o da un responsabile di plesso.

Per questioni legate alla sicurezza è importante ricordare cosa dispone il D.M. 18/12/1975 riguardo il rapporto alunni superficie per le attività normali di aula. la Tabella 8 del suddetto decreto ministeriale, in riferimento alla scuola secondaria di II grado prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che ci siano almeno 1,96 metri quadrati per singolo alunno. Quindi quando un responsabile di plesso o il collaboratore del ds accorpa in una sola aula 35 alunni, dovrebbe considerare, per rientrare nelle norme sulla sicurezza di fruire di un’aula di almeno 70 metri quadrati. Ecco il motivo per la quale nessuno firmerà mai un ordine di servizio per obbligare una lezione scolastica in un’aula con 35 alunni. Semmai la lezione con un numero così elevato di studenti, si potrebbe tenere in un’aula magna, in modo di garantire la sicurezza e il rispetto della capienza prevista dalla norma.

È utile sottolineare che l’accorpamento delle classi, se operato come una prassi consuetudinale, oltre a violare le norme sulla sicurezza (per l’eccessivo affollamento dell’aula), va a limitare il diritto allo studio degli studenti e va ad incidere sulla responsabilità didattica e dei doveri di vigilanza dei docenti, che con classi numericamente sovraffolate svolgono con evidente difficolatà il regolare servizio. L’accorpamento di più classi modifica di fatto il normale organico di diritto, alterando, in modo illegittimo e non autorizzato, i doveri del servizio dei docenti interessati. Questo modo di agire può essere tollerato e accettato solo in caso di una emergenza non risolvibile in altro modo e in via del tutto eccezionale, non può diventare mai una consuetudine organizzativa per sostituire i docenti assenti.

La criticità della vigilanza

Altra forte criticità nell’accorpamento di più classi o dell’alterazione del numero regolare di alunni per classe, nel tentativo di tamponare l’assenza di un docente, è relativa alla vigilanza del docente dell’ora. Obbligare un docente a vigilare contemporaneamente a propri studenti con l’aggiunta di altri studenti di altra classe, è una disposizione totalmente illegittima che non può essere ordinata. Già è difficoltoso vigilare una classe con 27 o 28 studenti, come spesso accade nelle classi di primo ingresso, se poi si eccede con l’aggiunta di altri studenti, allora diventa veramente impossibile garantire una completa vigilanza e si rischia di non avere il controllo di quanto accade in classe. Per quanto suddetto il docente può, senza ombra di dubbio, rifiutare di svolgere un’ora di lezione in caso di accorpamenti di due classi o di evidente alterazione del numero degli studenti della classe.

Legge di bilancio 2026

Il 2 ottobre 2025, in sede del consiglio dei Ministri, sono state approvate le linee generali relative al documento di finanza pubblica che dovranno confluire nella legge di bilancio del 2026. Per quanto riguarda la scuola, il suddetto documento prevede degli interventi specifici negli articoli 106 e 107.

Nello specifico, all’art. 106 del suddetto documento, si interviene nel modifica del comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015, disponendo la regolamentazione relativa alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nella scuola primaria sia su posto comune sia su sostegno.

La modifica dell’art.1, comma 85 della legge 107/2015, dispone che, nel caso in cui un docente di ruolo su posto comune della scuola secondaria di I e II grado, dovesse assentarsi fino a 10 giorni, dovrà essere sostitutito con altri docenti che fanno parte dell’organico della scuola. Il ricorso al supplente sarà giustificato in casi eccezionali e con motivate esigenze di natura didattica.

Per quanto afferisce la scuola primaria e i docenti di sostegno, sia della primaria che della secondaria, assenti fino a dieci giorni, il dirigente scolastico non è obbligato a nominare il supplente con altri docenti dell’organico dell’autonomia, ma può, ove lo ritenesse necessario e opportuno, nominare il supplente attingendo dalla graduatoria d’istituto.

Se la legge di bilancio 2026 dovesse passare con queste novità negative in chiave di supplenza dei docenti titolari assenti fino a 10 giorni, allora i casi di accorpamento delle classi o di distribuzione degli studenti in altre classi, saranno sempre più diffusi in barba al diritto alla sicurezza, al diritto allo studio e ai doveri di responsabilità di vigilanza dei docenti.

Quali possibili soluzioni

Quali potrebbero essere delle possibili soluzioni per evitare l’accorpamento di classi in caso di assenza improvvisa di un docente? La prima soluzione dovrebbe essere quella di attivre la supplenza con un docente che deve recuperare le ore di permesso breve fruite nei due mesi precedenti, in caso di mancanza di questa disponibilità, si dovrebbe ricercare la disponibilità oraria di un docente di potenziamento che non ha le classi e quindi può svolgere le supplenze per coprire l’assenza di un docente fino ad un massimo di 10 giorni. Altre alternative potrebbero essere quelle di chiedere la disponibilità di qualche docente che svolga delle ore eccedenti a pagamento, oppure la scuola può organizzare qualche attività alternativa afferente all’orientamento e fare partecipare la classe o le classi dove è assente il docente. L’estrema ratio sarebbe quella di prevedere un accorpamento, ma sempre tenendo conto che questa procedura è l’eccezionalità e non certamente la consuetudine.

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Sostituzione prof assente, è illegittimo accorpare le classi ultima modifica: 2025-11-02T04:26:19+01:00 da
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