– Pubblichiamo uno speciale dedicato alle supplenze per l’a.s. 2018/19, in cui troverete tutte le nostre schede di approfondimento, elaborate secondo quanto previsto dalla circolare n. 37856 del 28 agosto 2018 e dalla normativa vigente.
Nella circolare vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, accettazioni e rinunce durante le operazioni di nomina, attribuzione supplenze ad aspiranti inseriti con riserva, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, domande messa a disposizione sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA, disposizioni comuni a docenti e ATA, supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede scolastica e riserva di posti.
I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina. La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Le nomine del personale docente avverranno in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Queste le sanzioni previste per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente ad incarichi dalle GaE:
Per le sanzioni relative a supplenze dalle graduatorie di istituto vedasi sempre articolo 8 del DM 131/07.
Qui puoi approfondire le sanzioni previste per la rinuncia o l’assenza alla convocazione, la mancata assunzione di servizio e l’abbandono del medesimo non solo relative alle GaE ma anche alle graduatorie di istituto.
Una delle principali novità della circolare sulle supplenze riguarda l’abolizione del divieto di assegnare supplenze su posti vacanti e disponibili a personale docente e ATA con più di 36 mesi di servizio su tali tipologie di posto.
La circolare ricorda una delle novità introdotte dal CCNL 2016-18, riguardante i contratti a tempo determinato e secondo cui i contratti devono recare in ogni caso la data di fine della supplenza. Approfondisci
Quali le graduatorie di assunzione? Che differenza c’è tra supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche? Continua
Le supplenze su sostegno vengono attribuite nel seguente ordine:
Nel caso in cui la supplenza su sostegno non possa essere attribuita a docenti specializzati si ricorre alle graduatorie di istituto per la nomina di insegnanti privi del titolo di specializzazione. Ecco come
Per i diplomati magistrali in GaE con riserva o già assunti in ruolo sono previste apposite disposizioni, volte a garantire la continuità didattica e derivanti dal decreto dignità.
Quanto agli ITP, la circolare Miur fornisce indicazioni su chi può essere inserito in II fascia delle GI e chi no.
La circolare dedica un apposito paragrafo all’assegnazione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore. Continua
Vediamo come sono disciplinate le supplenze per il primo giorno di assenza, le supplenze sino a 10 giorni e quelle su posto di potenziamento.
Eventuali contratti stipulati a partire da domande di messa a disposizione sono soggetti agli stessi criteri e vincoli del regolamento delle supplenze.
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Speciale supplenze 2018/19: novità, sanzioni, diplomati magistrale, sostegno, potenziamento ultima modifica: 2018-09-02T06:16:30+02:00 da
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