Spese dei percorsi abilitanti fiscalmente detraibili

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 9.5.2025.

Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU: le spese sono fiscalmente detraibili. Chiarimenti.

Gilda Venezia

È tempo di dichiarazione dei redditi e i docenti che hanno conseguito nell’anno solare 2024 i percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 (o che hanno frequentato altri corsi universitari quali master, corsi di perfezionamento, dottorati, corsi di laurea e perfino corsi singoli) potranno usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute nell’anno solare 2024.

Nella dichiarazione precompilata, gli oneri sostenuti dovrebbero essere già indicati. In caso contrario, i contribuenti potranno modificare la dichiarazione precompilata indicando le spese sostenute.

Se lo studente è a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, della detrazione per spese universitarie sostenute possono usufruirne questi ultimi.

PRINCIPIO DI CASSA

Per le spese universitarie detraibili vale il principio di cassa. Ciò significa che rileva in momento in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti e non il momento in cui è stato frequentato il corso e\o sostenuto l’esame.

UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI

La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali. La detrazione è ammessa per l’intera quota corrisposta a titolo di spese di frequenza.
  • Università non statali, comprese le telematiche. Detrazione applicabile in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
    Per quanto riguarda le università telematiche la Risoluzione n. 6/E/2007 conferma la detraibilità dei corsi tenuti dalle Università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per l’anno solare 2024 (dichiarazione dei redditi 2025), il decreto  1924 del 20 dicembre 2024 ha fissato i limiti di spesa detraibili per le università non statali. 

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Pertanto ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare i documenti relativi alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di bollettini postali o bonifici. Tali documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, termine entro cui l’Agenzia è autorizzata a richiederli in sede di controllo.

LE SPESE PER I PERCORSI ABILITANTI SONO DETRAIBIBILI?

La Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023 fornisce indicazioni sulle tipologie di spese che sono ammesse in detrazione. Tra le spese che sono indicati come detraibili vi rientrano:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
  • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università
  • master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata.
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • corsi di dottorato di ricerca
  • istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado
  • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196)
  • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).

Nell’elenco dei corsi le cui spese sono detraibili vi rientrano quindi anche i “percorsi abilitanti” di cui al DPCM 4 agosto 2023 e al D.lgs 59/2017 così come vi rientravano anche le spese relative ai “vecchi” TFA di cui al DM 249/2010 e ai corsi universitari di specializzazione.

VEDI

.

.

.

.

.

.

Spese dei percorsi abilitanti fiscalmente detraibili ultima modifica: 2025-05-10T06:24:45+02:00 da

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl