dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 17.8.2022.
Il supplente a cui viene assegnato uno spezzone di cattedra da GaE o da GPS ha diritto al completamento da qualsiasi graduatoria.
GaE e GPS
Nell’OM n. 112 del 6.5.2022 il comma 12 dell’articolo 12 prevede che:
«L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante … »
Pertanto il supplente ha titolo al completamento della cattedra:
- se gli è stato assegnato uno spezzone in assenza di posti interi;
- nella provincia in cui è inserito in graduatoria;
- fino all’orario obbligatorio di insegnamento dell’ordine di scuola cui appartiene;
- anche con altri incarichi di supplenza assegnati dall’UAT ma all’interno delle preferenze espresse nella domanda.
Ricordiamo che è preferibile che le preferenze che indicano una richiesta di completamento siano inserite sempre per ultime.
Graduatorie di istituto
Inoltre nell’OM n. 112 del 6.5.2022 il comma 20 dell’articolo 13 prevede che:
«L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.»
Il completamento è possibile nel solo caso in cui sia stato assegnato al supplente uno spezzone orario in assenza di posti interi e in una sola provincia, sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento dell’ordine di scuola cui appartiene.
Il docente cui è stato assegnato uno spezzone orario da GaE/GPS può completare dalle graduatorie di istituto, solo se le GaE/GPS e le GI sono nella medesima provincia.
Ricordiamo inoltre che l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 precisa che
«L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario».
Gradi di istruzione e completamento
Il completamento da GaE/GPS e da GI):
- è possibile anche con diversi contratti di lavoro da svolgere in contemporaneità solo per insegnamenti che abbiano lo stesso orario obbligatorio come in dicato negli esempi esposti qui di seguito:
– supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
– supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
– supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
– supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
– supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
- per gli insegnanti della scuola secondaria è possibile anche per le classi di concorso di primo e/o di secondo grado, con ore sia della stessa o diversa classe di concorso.
Nelle graduatorie di istituto, inoltre, il completamento è possibile nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
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Spezzoni orari e completamento di cattedra ultima modifica: 2022-08-17T07:57:56+02:00 da