Stabilizzazione dei precari senza servizio partita ancora aperta

di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 20.4.2019 

– Le motivazioni che inducono i docenti precari senza servizio a ritenere che sia ancora possibile una procedura concorsuale riservata risiedono nel fatto che la Commissione Europea sta ancora valutando il caso. Sono ancora tante le perplessità dei docenti senza il requisito dei 36 mesi sulle modifiche al prossimo concorso ordinario al vaglio del Miur.

Già in esame

Ricordate la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul diritto al risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine? Ebbene, la questione non è ancora definitivamente chiusa. La novità emerge dalla risposta fornita dalla Commissione Europea al Saese che, con una mail inviata lo scorso 2 aprile, era tornata a chiedere di esaminare la questione della stabilizzazione dei precari senza servizio.

La domanda della Corte d’appello di Trento

A rimettere in discussione il fatto che il risarcimento di poche mensilità ai precari stabilito dalla Cassazione possa essere una misura sufficiente a risarcire i precari per la perdita di opportunità causata dalla reiterazione di contratti a termine, era stata la Corte di Appello di Trento chiedendo alla CGUE una pronuncia pregiudiziale su una causa.

La valutazione Ue in atto

Nella risposta inoltrata al Saese viene spiegato come la Commissione Europea stia ancora valutando la conformità delle misure disposte con la legge Renzi (n.107). Come si ricorderà, il governo italiano stanziò delle risorse per risarcire i precari dalla mancata stabilizzazione escludendo che potessero essere immessi in ruolo per la mancanza di concorsi. Occorrerà dunque attendere la conclusione della causa Rossato.

I dubbi della Corte d’appello di Trento

La Corte d’appello di Trento nutre ancora dubbi sulla legittimità del pronunciamento della Corte Costituzionale e della Corte suprema di Cassazione per le quali il risarcimento stabilito con la legge n. 107/2015 si possa limitare alle differenze retributive. La questione pregiudiziale, come formulata dal giudice di rinvio, verte sulla compatibilità delle disposizioni della legge n. 107/2015 adottate a seguito della sentenza Mascolo e a. (26) con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro.

L’interpretazione di tale legge da parte della Corte costituzionale e della Corte suprema di cassazione vieterebbe ad un docente come il ricorrente (prof. Rossato) nel procedimento principale – assunto dal Ministero in forza di 17 contratti a tempo determinato consecutivi conclusi ininterrottamente per 11 anni e 2 mesi, il quale sia stato immesso in ruolo – di ottenere la «conversione» della totalità del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con effetto retroattivo e il risarcimento del danno causato dal ricorso abusivo a contratti a tempo determinato.

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Stabilizzazione dei precari senza servizio partita ancora aperta ultima modifica: 2019-04-22T19:47:04+02:00 da
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