Orizzonte Scuola, 17.3.2021.
Il Tribunale di Sondrio (pronuncia del 3 marzo) ha condannato un alunno, nel corso della causa divenuto maggiore di età, insieme ai genitori (a titolo di responsabilità genitoriale), a corrispondere l’importo di euro 14.500 nei confronti di un ex insegnante, quale danno morale soggettivo subito, per fatti qualificati penalmente come ingiuria, minaccia, violenza privata, e posti in essere dal ragazzo quando era ancora minorenne, innanzi alla platea dei propri compagni di classe.
Come vengono puniti gli atti di violenza privata, ingiuria, e minaccia verso un docente?
Un insegnante si è rivolto al Tribunale di Sondrio chiedendo il risarcimento dei danni morali subiti a causa della condotta di un proprio alunno e riconducibili a quattro episodi configurabili come atti di violenza privata, ingiuria, minaccia.
La responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.
Il Giudice civile, oltre a riconoscere la responsabilità dell’alunno, autore materiale degli illeciti, ha individuato anche una responsabilità dei genitori (art. 2048 c.c.), in posizione di garanzia ed in funzione educativa rispetto al proprio figlio. L’art. 2048 c.c., più propriamente, fa riferimento al figlio minore di età, richiamando i genitori a una costante opera educativa, per realizzare una personalità consapevole di ogni accadimento, anche illecito.
I genitori sono sempre responsabili?
L’ultima parte dell’art. 2048 c.c. stabilisce che “Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”, così consentendo ai genitori (che appunto si trovano nella posizione di garanzia) di andare esenti dagli obblighi di risarcimento, unicamente quando diano prova di aver adempiuto al dovere di educare il figlio avendo raggiunto uno sviluppo, nella persona dello stesso, “di una adeguata capacità critica e di discernimento”. L’inadeguatezza dell’educazione impartita al figlio minore può essere ricavata, se manca la prova contraria, dalle modalità in cui si è svolto il fatto illecito, che possono quindi riferire il grado di maturità e di educazione del minore. Nel caso di specie, i genitori del ragazzo non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2048 c.c.
Come si quantificano i danni morali?
Per liquidare il danno morale soggettivo subito dal docente, il Giudice ha tenuto conto delle circostanze della vicenda, come: gravità del reato, entità delle sofferenze patite dalla vittima, età, sesso, grado di sensibilità del danneggiato, conseguenze sul piano psicologico, proiezione degli effetti nel tempo, incidenza del fatto dannoso sulla personalità della vittima, tendo anche conto che il dolore del danneggiato aumenta quando la condotta dell’autore dei fatti illeciti risulta sostenuta da una precisa volontà di far del male ed offendere. Nella fattispecie, le condotte poste in essere dallo studente sono state considerate idonee ad ampliare la sofferenza del docente, in quanto consumate innanzi alla platea degli altri studenti, ma anche a riflettersi sull’ambiente lavorativo dell’insegnante. Pertanto, il Giudice ha liquidato, in favore del docente, un risarcimento di euro 14.500, a carico, solidalmente tra di loro, sia dello studente (divenuto maggiorenne) che dei suoi genitori.
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Studente condannato per minaccia e violenza privata verso un docente: quando scatta la responsabilità dei genitori? ultima modifica: 2021-03-17T09:44:36+01:00 da