Studenti H, le norme ignorate e la norma fantasma della Sicilia

di Franco Portelli,  Studio Rando Gurrieri, 22.3.2017

– Quando la Scuola non è più un diritto.

Ha destato molta impressione la vicenda della studentessa con disabilità che, a causa della mancanza di assistenza a scuola, non può frequentare la sua scuola. Pur nel paradosso di una vicenda che appare senza ragionevoli giustificazioni, cerchiamo di capire quali sono le norme e perchè in Italia è possibile arrivare a simili situazioni.

Il caso
Una studentessa in situazione di handicap, iscritta all´istituto superiore Ugo Mursia di Carini in provincia di Palermo, ha dovuto interrompere la frequenza alle lezioni da quando è venuto meno il servizio di assistenza igienico-personale.
A dicembre 2016, a causa della carenza di fondi, il servizio, prima affidato alle cooperative sociali, è stato interrotto.
A scuola non c´è più il personale necessario per garantire l´assistenza. «Non abbiamo più punti di riferimento – ha detto il padre della studentessa – abbiamo cercato in ogni modo di fare tornare a scuola nostra figlia».
Chi deve fare cosa?
Integrare gli alunni in situazione di handicap comporta non solo assolvere i normali adempimenti previsti ma anche rispondere agli inderogabili bisogni materiali di questi alunni che esprimono bisogni speciali.
L´assistenza igienico sanitaria, in particolare, quando frequentano alunni particolarmente gravi è necessaria e naturalmente non può essere svolta dagli insegnanti di sostegno. Questa attività non va sottovalutata perché è interconnessa con quella educativa e didattica.
A questo proposito i Comuni sono chiamati a provvedere, per fornire assistenti per l´autonomia specificamente formati.
I Comuni intervengono per le scuole dell´infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Per le scuole secondarie superiori, come nel caso della studentessa di Carini, ci devono pensare le ex Province.
La questione che sembrerebbe di facile soluzione, nei fatti non è priva di complicazioni. La materia è, infatti, alquanto complessa.
Le sentenze
Diverse sentenze si sono occupate dell´argomento.
La terza sezione del Tar del Lazio, con sentenza dell´11 aprile 2007, ha affrontato anche questa problematica.
Dei genitori si sono rivolti ai giudici sostenendo che la scuola avrebbe affidato il compito solo al personale del Comune per provvedere all´assistenza igienico personale e lo stesso Comune non avrebbe messo a disposizione personale opportunamente specializzato. La sentenza ha dato ragione ai genitori.
Le singole istituzioni scolastiche sono chiamate a garantire, come prevede lo stesso articolo 47 del contratto collettivo (2006-09), la presenza di collaboratori scolastici formati per l´assistenza igienica degli alunni con disabilità.
Per questo personale c´è l´obbligo di frequentare un breve corso di aggiornamento ed è previsto il diritto ad un aumento di stipendio.
Bisogna inoltre tener conto che il compito di assistenza igienica è particolarmente delicato ed è necessario fare in modo che ad assistere un alunno maschio sia un collaboratore scolastico dello stesso sesso e viceversa.
L´assistenza di base comprende l´aiuto nell´accompagnare l´alunno in situazione di handicap dall´esterno all´interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali, compreso anche l´accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell´igiene personale è di competenza delle scuole. Le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle autonomie locali al comparto scuola, e inserite nel profilo professionale del collaboratore scolastico.
Innovazione legislativa in Sicilia
Una recente norma, approvata dall´Assemblea regionale siciliana (articolo 10 della legge regionale 8/16), a questo proposito, dispone: «L´assistenza igienico-personale è assicurata soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo personale interno ai sensi della normativa statale vigente. Nelle istituzioni scolastiche in cui non sia presente personale interno adeguatamente formato, e nel rispetto del genere, i servizi possono essere espletati tramite voucher a favore delle famiglie». La concreta applicazione di quanto previsto in questa norma consentirebbe di risolvere non pochi problemi.
Purtroppo, nella pratica, probabilmente a causa di mancanza di sufficienti risorse finanziare, la norma non è pienamente operativa.
*pubblicato in Il Sole 22.3.2017
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Studenti H, le norme ignorate e la norma fantasma della Sicilia ultima modifica: 2017-03-25T04:39:10+01:00 da
Gilda Venezia

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