Superamento del limite massimo di ore di assenze da parte degli alunni

di Sblendorio, Studio Rando Gurrieri, 10.11.2018

– TAR Lazio: l’idonea giustificazione non è sufficiente

ad escludere la non ammissione alla classe successiva –

Con sentenza n. 10554 del 2 novembre 2018, il TAR Lazio ha affermato che l’idonea giustificazione del superamento del limite massimo di ore di assenze consentito agli alunni, non è sufficiente ad escludere la non ammissione alla classe successiva. Infatti, tale superamento va valutato con il livello di apprendimento e di preparazione raggiunto dagli alunni; una valutazione, questa, che rientra nel potere discrezionale riservato dalla legge al Consiglio di classe. E ciò in considerazione del fatto che il giudizio di tale organo riflette specifiche competenze tecniche solo da esso possedute. Ne consegue, pertanto, che ai Giudici spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame del TAR. La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di classe della scuola frequentata dall’alunna non ha ammesso quest’ultima alla classe successiva. In buona sostanza, secondo l’organo collegiale la figlia della ricorrente:

  • ha superato il numero massimo di assenze consentito dalle leggi vigenti;
  • sebbene abbia prodotto un certificato medico a giustificazione di tali assenze, non ha raggiunto risultati sufficienti in tutte le materie.

Per tali motivi, quindi, il Consiglio di classe, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e resi pubblici nel PTOF della scuola, ha ritenuto che l’anno scolastico dell’alunna non è da considerarsi valido. Il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi. Questi ultimi, innanzitutto, partono dall’esame dell’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009, secondo cui ai fini della validità dell’anno:

  • per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato;
  • in casi eccezionali, la scuola può prevedere che il suddetto limite sia suscettibile di deroga;
  • la deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
  • il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Tornando alla fattispecie di cui stiamo discorrendo, la figlia della ricorrente ha accumulato un numero di assenze pari a 312 ore, a fronte di un limite massimo fissato dall’amministrazione scolastica pari a 240 ore. Orbene, nella questione in esame, se, da un lato, è vero che l’alunna ha giustificato le assenze, presentando idonea documentazione medica, dall’altro, la deroga ammessa dalla legge su richiamata al limite minimo di frequenza non può trovare attuazione. E ciò in considerazione del fatto che la giustificazione del superamento del monte ore di assenze ammesso, perché possa rendere operativa la deroga, non deve essere considerato isolatamente. Infatti, in tali casi, è necessario prendere in considerazione anche l’incidenza che tali assenze hanno avuto sulla valutazione da parte della scuola del livello di apprendimento e di rendimento scolastico dell’alunno, ossia se il superamento del limite massimo di assenze consentito abbia pregiudicato o meno tale valutazione. Se il Consiglio di classe constata l’impossibilità di procedere a questa valutazione e la presenza di insufficienze, allora deve essere esclusa qualsivoglia operatività della deroga su richiamata. Né, in tali circostanze, è possibile sollevare eccezioni ai giudizi espressi dal Consiglio di classe dal momento che detti giudizi sono connotati da una evidente discrezionalità tecnica.

.

.

.

.

Superamento del limite massimo di ore di assenze da parte degli alunni ultima modifica: 2018-11-12T07:09:36+01:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Specializzazione sostegno Indire, tutto ciò che sappiamo

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 31.10.2024. Il decreto scuola Dl 71/2024 – convertito in legge il 9 luglio…

13 ore fa

Sciopero della scuola del 31 ottobre: manca l’unità della categoria

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 30.10.2024 Sciopero della scuola del 31 ottobre: uno…

19 ore fa

Permessi per il diritto allo studio 2025. Domande entro il 15 novembre

Permessi per il diritto allo studio anno solare 2025 - Contratto collettivo integrativo regionale (CCIR)…

19 ore fa

Le assenze per malattia di docenti e Ata

La Tecnica della scuola, 30.10.2024. Assenze per malattia di docenti e personale Ata, ecco cosa…

20 ore fa

Interpelli supplenze, come rispondere

La Tecnica della scuola, 30.10.2024. Interpelli scuola sostituiscono le MAD VIDEO TUTORIAL e lista USR.…

21 ore fa

La bufala della meritocrazia

di Francesco Sylos Labini e Salvatore Cingari, i, Roars, 29.10.2024. Che cos’è la meritocrazia? E perché…

1 giorno fa