di Rosalba Sblendorio, Studio Rando Gurrieri, 10.11.2018
Con sentenza n. 10554 del 2 novembre 2018, il TAR Lazio ha affermato che l’idonea giustificazione del superamento del limite massimo di ore di assenze consentito agli alunni, non è sufficiente ad escludere la non ammissione alla classe successiva. Infatti, tale superamento va valutato con il livello di apprendimento e di preparazione raggiunto dagli alunni; una valutazione, questa, che rientra nel potere discrezionale riservato dalla legge al Consiglio di classe. E ciò in considerazione del fatto che il giudizio di tale organo riflette specifiche competenze tecniche solo da esso possedute. Ne consegue, pertanto, che ai Giudici spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame del TAR. La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di classe della scuola frequentata dall’alunna non ha ammesso quest’ultima alla classe successiva. In buona sostanza, secondo l’organo collegiale la figlia della ricorrente:
Per tali motivi, quindi, il Consiglio di classe, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e resi pubblici nel PTOF della scuola, ha ritenuto che l’anno scolastico dell’alunna non è da considerarsi valido. Il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi. Questi ultimi, innanzitutto, partono dall’esame dell’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009, secondo cui ai fini della validità dell’anno:
Tornando alla fattispecie di cui stiamo discorrendo, la figlia della ricorrente ha accumulato un numero di assenze pari a 312 ore, a fronte di un limite massimo fissato dall’amministrazione scolastica pari a 240 ore. Orbene, nella questione in esame, se, da un lato, è vero che l’alunna ha giustificato le assenze, presentando idonea documentazione medica, dall’altro, la deroga ammessa dalla legge su richiamata al limite minimo di frequenza non può trovare attuazione. E ciò in considerazione del fatto che la giustificazione del superamento del monte ore di assenze ammesso, perché possa rendere operativa la deroga, non deve essere considerato isolatamente. Infatti, in tali casi, è necessario prendere in considerazione anche l’incidenza che tali assenze hanno avuto sulla valutazione da parte della scuola del livello di apprendimento e di rendimento scolastico dell’alunno, ossia se il superamento del limite massimo di assenze consentito abbia pregiudicato o meno tale valutazione. Se il Consiglio di classe constata l’impossibilità di procedere a questa valutazione e la presenza di insufficienze, allora deve essere esclusa qualsivoglia operatività della deroga su richiamata. Né, in tali circostanze, è possibile sollevare eccezioni ai giudizi espressi dal Consiglio di classe dal momento che detti giudizi sono connotati da una evidente discrezionalità tecnica.
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