Supplente rende visibile il PEI di un alunno. Il parere del Garante per la privacy

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 21.6.2025.

Supplente sbaglia e rende visibile il PEI di un alunno ai genitori di tutta la classe.
Cosa ha detto il Garante per la privacy.

Gilda Venezia

Pubblicazione non autorizzata del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di un alunno nel registro elettronico. Il documento, contenente informazioni sullo stato di salute psicofisico dell’alunno, è stato reso visibile per errore ai genitori dell’intera classe. Il caso ha portato recentemente all’intervento del Garante per la privacy a seguito di reclamo presentato da un legale in nome di due genitori.

Secondo quanto comunicato dalla dirigente scolastica, una docente di sostegno ha selezionato in modo errato l’opzione di visibilità, includendo l’intera classe e non soltanto il genitore interessato. L’errore è stato corretto dopo circa 22 minuti. In quel breve arco di tempo, un genitore ha diffuso uno screenshot della schermata nella chat di classe. Tuttavia, il Garante ha rilevato l’assenza di elementi che dimostrinol’apertura o il salvataggio del documento da parte di terzi.

Azioni correttive adottate dalla scuola

In seguito all’incidente, l’istituto ha introdotto nuove misure organizzative e tecniche per prevenire il ripetersi di simili errori:

  • proibendo la condivisione digitale dei PEI;
  • prediligendo la consegna in formato cartaceo ai soli genitori interessati;
  • potenziando la formazione del personale, in particolare quello con incarichi temporanei, sull’uso del registro elettronico e sul trattamento dei dati sensibili;
  • eliminando dai modelli digitali riferimenti diretti alla condizione di disabilità.

La scuola ha inoltre collaborato con l’Autorità nel corso dell’istruttoria e precisatoche si è trattato di un errore materiale da parte di una docente supplente.

Valutazione del Garante

L’Autorità ha qualificato la condotta come illecita ma di lieve entità, tenendo conto di diversi elementi:

  • il breve periodo di tempo in cui il documento è stato accessibile;
  • la mancanza di evidenze di consultazione o scaricamento del file;
  • la natura involontaria dell’errore;
  • l’assenza di precedenti simili.

La divulgazione, anche se circoscritta, di dati riguardanti la salute costituiscecomunque una violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati operato con il D. lgs. 101/2018.

Provvedimenti dell’Autorità

A conclusione dell’esame, il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento;
  • emesso un ammonimento formale ai sensi dell’art. 58 del Regolamento;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento;
  • registrato l’episodio senza imporre ulteriori sanzioni, valutando la portata limitata della violazione.

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Supplente rende visibile il PEI di un alunno. Il parere del Garante per la privacy ultima modifica: 2025-06-22T04:03:40+02:00 da

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